Canoni Apostolici

Canoni Apostolici

CANONE I

Un vescovo sia ordinato da due o tre vescovi.

CANONE II

Un sacerdote deve essere ordinato da un unico vescovo, così come un diacono e gli altri ecclesiastici.

CANONE III

Se un vescovo od un sacerdote offre sull’altare qualsiasi cosa che non sia stata comandata dal Signore Nostro (1), come ad esempio miele, latte, bevande che non siano vino, uccelli, vegetali, qualsiasi essere vivente, che egli sia deposto. Si accettino solo le spighe di grano o l’uva nelle stagioni adatte. Nulla dev’essere accostato al santo altare nel tempo dell’oblazione, tranne l’incenso o l’olio per le lampade. 

Nota 1) in poche parole, sono ammessi sulla santa mensa solo il Pane e il Vino dell’Offertorio

CANONE IV

I frutti e le primizie siano mandate al vescovo o ai sacerdoti a casa, non all’altare. Certamente essi dispongano di questi beni e li condividano coi diaconi e il resto del clero. 

CANONE V

Il vescovo, il sacerdote e il diacono non si allontanino dalla propria moglie col pretesto della religione. Se essi la abbandonano, siano scomunicati. Se persistono, siano deposti. 

CANONE VI (2)

Il vescovo, il sacerdote e il diacono non intrattengano affari mondani, o siano deposti. 

Nota 2) viene generalmente interpretato oggidì con il divieto di lavorare in settori violenti (esercito, polizia, macellaio) o che contravvengono alla vita di povertà, quali ad esempio il banchiere o l’usuraio

CANONE VIII

Se un vescovo, un presbitero, un diacono o un altro membro del clero non prende la comunione dopo l’offerta, ne deve dichiarare il motivo; e se si tratta di una buona scusa, gli verrà concessa la grazia. Se invece rifiuta di dichiararla, sarà scomunicato, in quanto è divenuto causa di danno per i laici e ha instillato il sospetto contro chi la offre, che questi non l’abbia presentata correttamente.

CANONE IX

Tutti quei fedeli che entrano e ascoltano le Scritture, ma non si fermano per la preghiera e la Santa Comunione devono essere scomunicati, con la motivazione che stanno arrecando danno all’ordine della Chiesa.

CANONE X

Se qualcuno prega con uno scomunicato, anche privatamente, sia esso stesso scomunicato. 

CANONE XI

Un chierico che si unisce in preghiera ad un chierico deposto, sia scomunicato egli stesso. 

CANONE XII

Se un ecclesiastico o un laico scomunicato o non ammesso al pentimento se ne va e viene ricevuto in un’altra città senza lettere di raccomandazione, sia il ricevente che colui che è stato ricevuto saranno scomunicati.

CANONE XIII

Se è stato scomunicato, la sua scomunica sia aumentata, in quanto ha mentito e ha ingannato la Chiesa di Dio.

CANONE XIV

Il vescovo non può lasciare la propria sede per trasferirsi in un’altra parrocchia anche se molti lo richiedono, a meno che non ci sia una causa che lo vincola al suddetto passaggio, come ad esempio conferire maggior vantaggio spirituale alle persone di quel luogo. Questo deve accadere non per volontà personale dell’episcopo, ma su consiglio di molti vescovi, dietro loro seria esortazione.


CANONE XV

Se un sacerdote, un diacono o chiunque altro nell’elenco dei chierici, abbandonando la propria provincia, si trasferisce in un’altra e, dopo averla abbandonata completamente, soggiorna in un’altra, contro la volontà del proprio vescovo, gli ordiniamo di non officiare più; soprattutto se il suo vescovo lo invita a tornare e lui non ha obbedito e persiste nel suo disordine; tuttavia, può comunicare lì come laico.


CANONE XVI

Se tuttavia il vescovo sotto cui i facinorosi di cui sopra si trovano non tiene conto del comando di cessare le celebrazioni, ma li riceve quali pastori, sia scomunicato anche lui, qual maestro del disordine.

CANONE XVII

Chi, dopo il battesimo, si è sposato due volte, o tiene una concubina, non può diventare vescovo, sacerdote e diacono, e nemmeno accedere a qualsiasi grado del clero.

CANONE XVIII

Chi ha sposato una vedova, una donna divorziata, una meretrice, o una attrice, non può diventare vescovo, sacerdote e diacono, e nemmeno accedere a qualsiasi grado del clero.

CANONE XIX

Chi ha sposato due sorelle o una nipote non può diventare chierico.

CANONE XX

Se un chierico diventa garante di qualcuno, sia deposto.

CANONE XXI

Se qualcuno è divenuto eunuco (ossia: ha perso la sua virilità) in tempi di persecuzione, oppure vi è nato in tale condizione, ma è degno per tutti gli altri aspetti, può essere ammesso all’episcopato.

CANONE XXII

Se qualcuno si è mutilato da solo, non può diventare chierico, poiché è un assassino di se stesso, e poiché nutre disprezzo per la creazione di Dio.

CANONE XXIII

Se qualcuno un chierico si mutila, deponetelo, poiché è un mezzo omicida.

CANONE XXIV

Se un laico si mutila, sia scomunicato per tre anni, come se avesse attentato alla propria vita.

CANONE XXV

Se un vescovo, un presbitero o un diacono sono trovati in fornicazione, o hanno reso falsa testimonianza, o sono colpevoli di furto, siano deposti ma non scomunicati, giacché la Scrittura dice: “non si punisca due volte un uomo per lo stesso reato”. Allo stesso modo per i medesimi reati anche gli altri membri del clero siano trattati nello stesso modo.

CANONE XXVI (3)

Ordiniamo che fra quanti sono stati ordinati da celibi, e vogliono sposarsi, solo ai Lettori e ai Coristi sia permesso il matrimonio.

Nota 3) L’uso è che per gli ordini maggiori (sacerdozio, diaconato e ipodiaconato) l’ordinato sia sposato prima dell’ordinazione; ai lettori, ai salmisti, agli accoliti viene lasciato ancora del tempo per sposarsi dopo la chirotesia minore. Per il vescovato invece è richiesta la professione monastica e quindi l’obbligo del celibato.

CANONE XXVII

Se un vescovo, un presbitero o un diacono ha picchiato un fedele che ha peccato,.o un infedele, col pretesto di spaventarlo, comandiamo che sia deposto. Nostro Signore, difatti, non ci ha insegnato a esser violenti, ma al contrario quando venne colpito non rese il colpo, quando fu insultato non rispose, quando soffrì non minacciò alcuno.

CANONE XXVIII

Qualora un vescovo, un sacerdote o un diacono estromessi con accuse fondate dalle celebrazioni hanno l’ardire di intrufolarsi in un divino officio o venga loro affidato (per misconoscenza), che siano tagliati fuori dalla Chiesa.

CANONE XXIX

Se un vescovo, un presbitero o un diacono ottengono l’onore della carica per mezzo del denaro, ebbene che questo chierico sia deposto, e posto fuori da ogni comunione, così come io, Pietro, feci con Simon Mago.

CANONE XXX

Se un vescovo ottiene una chiesa per mezzo di ingerenze del potere temporale, sia scomunicato, e siano scomunicati quanti lo seguono.

CANONE XXXI

Se un sacerdote, senza riguardo per il proprio vescovo, si stacca dalla sua comunità e crea un secondo altare, senza dimostrare che il vescovo è fallace circa la fede e la giustizia, sia deposto perché desidera il potere, poiché è un tiranno, e quanti concelebrano con lui abbiano la stessa sorte; i laici che lo seguono siano scomunicati. Questo avvenga dopo tre ammonimenti da parte del suo vescovo, se egli persiste.

CANONE XXXII

Se un sacerdote o un diacono sono scomunicati, non potranno essere riammessi alla comunione se non dal vescovo che li ha scomunicati: se questo non avviene, si attenda la morte del vescovo.

CANONE XXXIII 

Nessuno dei vescovi, sacerdoti o diaconi stranieri sarà ricevuto senza lettere di raccomandazione. Anche se ne fossero in possesso, saranno esaminati. E se sono veramente predicatori di pietà, saranno ricevuti; ma se non lo sono, dopo aver fornito loro tutto il necessario, non saranno ammessi alla comunione. Infatti, molte cose vengono fatte con l’intento di saccheggiare.

CANONE XXXIV

È opportuno che i vescovi di ogni regione conoscano colui che è tra loro il primo, e lo riconoscano come loro capo, e si astengano dal fare qualsiasi cosa superflua senza il suo consiglio e la sua approvazione: ma, ciascuno di loro dovrebbe fare solo ciò che è necessario per la propria eparchia e per i territori a lui sottoposti. Altresì, nemmeno il primo faccia nulla senza il consiglio, il consenso e l’approvazione di tutti. Perché così ci sarà concordia e sarà glorificato Dio: il Padre, il Figlio e il Santo Spirito.

CANONE XXXV

Un vescovo non oserà conferire ordinazioni fuori dai propri confini, in città e territori non soggetti a lui. Se si dimostra che lo ha fatto contro la volontà di coloro che hanno il possesso di quelle città o territori, sia deposto, così come coloro che ha ordinato.

CANONE XXXVI

Nel caso in cui un vescovo ordinato rifiuti l’ufficio e la cura dei laici che gli sono stati affidati, sia scomunicato e rimanga così finché non l’accetti. Questo vale anche per un presbitero e un diacono. Ma se, partendo, non lo accetta, non a causa della propria volontà, ma a causa della cattiveria dei laici, allora rimanga vescovo, ma il clero di quella città sia scomunicato, poiché non ha saputo correggere un popolo così insubordinato.

Canone XXXVII

Due volte all’anno si tenga un sinodo dei vescovi, e si esaminino a vicenda sui dogmi della fede, e si eliminino le contraddizioni ecclesiastiche incidentali: la prima volta nella quarta settimana di Pentecoste; e Ia seconda il nono giorno di Hiperberetaion, cioè secondo gli Egizi il dodicesimo giorno del mese di Phaophi, secondo i Romani il nove di ottobre.

Canone XXXVIII

Il Vescovo abbia la cura di tutte le questioni ecclesiastiche e le gestisca, nella consapevolezza che Dio vigila e sorveglia. Non gli sia permesso di appropriarsi di nulla da queste cose o di donare i beni di Dio ai suoi parenti. Se sono indigenti, provveda a loro come indigenti, ma non baratti i beni della Chiesa con questo pretesto.

Canone XXXIX. I sacerdoti e i diaconi non facciano nulla senza approvazione del vescovo, giacché è a lui che viene affidato il popolo di Dio, e lui renderà conto delle sue mancanze.

Canone XL. I beni privati del vescovo siano ben distinti da quelli destinati alla Chiesa,  affinché alla sua morte egli possa destinarli a chi vuole nella misura che gli aggrada, e che le sostanze della Chiesa rimangano invece dove sono, poiché egli ha da mantenere la moglie, i figli, i servi e i clienti; così, che dinnanzi a Dio e gli uomini, la Chiesa non abbia a soffrire delle ristrettezze economiche del suo vescovo, e che quest’ultimo non sia ingiuriato col pretesto del denaro della Chiesa.

Canone XLI. Noi disponiamo che il vescovo sia in assoluto il detentore dei beni della Chiesa: giacché possiede il potere sulle anime, tantopiù lo avrà sui beni fisici della comunità. Li amministri con saggezza e con tutta la sua autorità, e sopperisca ai bisogni della Chiesa, e anche a quelli dei preti e dei diaconi, con timor di Dio e riverenza. Prenda anche quanto serve per ospitare gli ospiti, giacché sta scritto: chi serve all’altare si nutra dell’altare. E così come nessun soldato alza le armi contro il nemico con armi comprate da sé.

ANCORA SUI COSTUMI DEL CLERO

Canone XLII. Se un vescovo, un presbitero o un diacono è colto a ubriacarsi o a giocare d’azzardo, sia deposto.

Canone XLIII. Se un suddiacono, un lettore, o un cantore, fa le stesse cose di cui sopra, sia scomunicato: allo stesso modo i laici. 

image_pdfimage_print