CANONE I
Un vescovo sia ordinato da due o tre vescovi.
Commento
Il termine Vescovo [greco episkopos] è applicato primariamente e propriamente nelle Sacre Scritture a colui che sovrintende e sorveglia tutte le cose nell’universo: a Dio. Che significhi “sorvegliante”, lo attesta Giobbe dicendo: “Questa è la sorte che il Signore riserva all’empio, e l’eredità che gli è stata assegnata dal Vescovo [episcopou]” (cioè Dio) (Gb 20,29). E ancora: “La tua sorveglianza [episcopi] ha preservato il mio spirito” (ibid. 10,12). Si applica anche al nostro Signore Gesù Cristo, come dice di Lui il primo degli Apostoli Pietro: “Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al Pastore e Vescovo delle vostre anime” (1 Pt 2,25). Ma secondariamente e per grazia questo sostantivo si applica anche a coloro che sono stati designati da Dio, proprio come Dio stesso dice di Eleazar: “Eleazar, figlio del sacerdote Aaronne, sovrintendente” (Numeri 4:16). E a Ezechiele Dio disse: “Figlio dell’uomo, ti ho costituito sentinella [skopon] sulla casa d’Israele” (Ezechiele 3:17). E, in sintesi, la parola (Episkopos) Sovrintendenti, o Vescovi, nell’Antica Alleanza si riferisce a supervisori e guardiani delle amministrazioni e degli affari interni ed ecclesiastici, proprio come è scritto del suddetto Eleazar che aveva “la sorveglianza di tutto il tabernacolo” (Numeri 4:16), e del sommo sacerdote Ioiada che nominò sovrintendenti sulla casa del Signore: “E il sacerdote nominò sovrintendenti sulla casa del Signore” (II Re 11:18); così come degli affari e delle amministrazioni esterne e civili come supervisori, proprio come è scritto: “E Mosè si adirò contro i sorveglianti dell’esercito, contro i capitani di mille e contro i capitani di cento” (Num. 31:14). Tuttavia, nessuno degli Apostoli fu designato o nominato vescovo o sorvegliante durante la vita terrena del Signore, che solo è il Sorvegliante delle nostre anime; ma l’unica autorità che esercitarono fu quella di guarire ogni malattia e scacciare i demoni (Matteo 10:1; Marco 3:15). Dopo la Risurrezione del nostro Salvatore dai morti e la Sua Ascensione al cielo, gli Apostoli, che furono mandati da Lui, come Lui stesso fu mandato dal Padre in tutto il mondo, ricevettero ogni autorità di legare e di sciogliere, e tutti i doni di grazia dello Spirito Santo. E nel giorno di Pentecoste, non solo possedevano il nome di apostoli in virtù dei fatti, ma anche quello di vescovi, come testimonia sant’Epifanio (Hairesei 27): “Prima furono Pietro e Paolo, questi due Apostoli e Vescovi”. Allo stesso modo fecero tutti gli altri Apostoli, come affermano i Padri. Per questo motivo decretarono che tre o due vescovi ordinassero vescovi urbani. E così fu anche per coloro che predicavano in campagna e in città, come dice sant’Eclettico nella sua prima lettera ai Corinzi: “Tra coloro che avrebbero creduto in futuro, provandoli con lo Spirito, stabilirono le loro primizie come vescovi e diaconi”. Così Ignazio, il Teoforo,Anche nella lettera ai fedeli di Tralle (città greca dell’Asia Minore) si legge: “Venerate anche il vostro vescovo come Cristo, secondo quanto hanno comandato i beati Apostoli”. Questo è tutto ciò che abbiamo da dire riguardo alla parola vescovo. Quanto al termine greco corrispondente all’italiano ordain [imposizione delle mani] nel senso di nominare una persona a un ufficio, Cheirotonia, deriva etimologicamente dal verbo greco teino, che significa stendere le mani, avente due significati. Infatti, il termine cheirotonia è usato per indicare la semplice azione di scegliere e designare una persona a ricoprire una dignità di qualsiasi tipo. Questo veniva compiuto dal popolo stendendo le mani, secondo il detto di Demostene: “Chiunque tu ordini un generale” (nella sua prima Filippica). E soprattutto secondo l’usanza in voga nella Chiesa nei tempi antichi, quando le folle si accalcavano senza impedimenti e ordinavano, o più semplicemente, designavano i sommi sacerdoti o i vescovi, stendendo le mani, come dice Zonara. Sebbene in seguito il sinodo tenutosi a Laodicea lo abbia proibito nel suo Canone Quinto, dove affermava: “Le ordinazioni o le designazioni, come significate dai voti, non devono essere eseguite alla presenza di ascoltatori”. Oggi invece il termine ordinazione cheirotonia, “imposizione delle mani”, significa il mistero che implica preghiere e un’invocazione dello Spirito Santo, nel corso del quale un vescovo impone la mano sul capo di colui che viene ordinato, secondo quel detto apostolico: “Non imporre le mani a nessuno troppo in fretta”. E questo fatto è familiare a tutti. Quindi questo Canone prescrive che ogni sommo sacerdote o vescovo (sia esso un metropolita, cioè, o un arcivescovo o solo un vescovo) debba essere ordinato da due o tre vescovi. 2 Apparentemente la figura retorica è quella che si chiama prothysteron, che significa collocare ciò che naturalmente verrebbe prima in una posizione successiva, e viceversa. Sarebbe stato infatti più semplice e consueto dire senza la figura retorica: “Un vescovo deve essere ordinato da altri tre vescovi o (almeno) due”. Così le Ingiunzioni Apostoliche [greco diatagi] promulgano lo stesso Canone senza alcuna figura retorica dicendo: “Comandiamo che un vescovo sia ordinato da altri tre vescovi, o comunque da almeno due”.Ciò veniva compiuto dal popolo stendendo le mani, secondo il detto di Demostene: “Chiunque tu ordini generale” (nella sua prima Filippica). E soprattutto secondo l’usanza in voga nella Chiesa nei tempi antichi, quando le folle si accalcavano senza impedimenti e ordinavano, o più semplicemente parlando, designavano i sommi sacerdoti o i vescovi, stendendo le mani, come dice Zonara. Sebbene in seguito il sinodo tenutosi a Laodicea lo abbia proibito nel suo Canone Quinto, dove affermava: “Che le ordinazioni o le designazioni, come significate dai voti, non debbano essere compiute alla presenza di ascoltatori”. Oggi invece il termine ordinazione cheirotonia, “imposizione delle mani”, significa il mistero che implica preghiere e un’invocazione dello Spirito Santo, nel corso del quale un vescovo impone la mano sul capo di colui che viene ordinato, secondo quel detto apostolico: “Non imporre le mani a nessuno troppo in fretta”. E questo fatto è familiare a tutti. Quindi questo Canone prescrive che ogni sommo sacerdote, o vescovo (sia esso un metropolita, cioè, o un arcivescovo o solo un vescovo), debba essere ordinato da due o tre vescovi. 2 Apparentemente la figura retorica è quella che viene chiamata prothysteron, che significa collocare ciò che naturalmente verrebbe prima in una posizione successiva, e viceversa. Infatti sarebbe stato più semplice e più consueto dire senza la figura retorica: “Un vescovo deve essere ordinato da altri tre vescovi o (almeno) due”. Così le Ingiunzioni Apostoliche [greco diatagi] promulgano lo stesso Canone senza alcuna figura retorica dicendo: “Comandiamo che un vescovo sia ordinato da altri tre vescovi, o comunque da almeno due”.Ciò veniva compiuto dal popolo stendendo le mani, secondo il detto di Demostene: “Chiunque tu ordini generale” (nella sua prima Filippica). E soprattutto secondo l’usanza in voga nella Chiesa nei tempi antichi, quando le folle si accalcavano senza impedimenti e ordinavano, o più semplicemente parlando, designavano i sommi sacerdoti o i vescovi, stendendo le mani, come dice Zonara. Sebbene in seguito il sinodo tenutosi a Laodicea lo abbia proibito nel suo Canone Quinto, dove affermava: “Che le ordinazioni o le designazioni, come significate dai voti, non debbano essere compiute alla presenza di ascoltatori”. Oggi invece il termine ordinazione cheirotonia, “imposizione delle mani”, significa il mistero che implica preghiere e un’invocazione dello Spirito Santo, nel corso del quale un vescovo impone la mano sul capo di colui che viene ordinato, secondo quel detto apostolico: “Non imporre le mani a nessuno troppo in fretta”. E questo fatto è familiare a tutti. Quindi questo Canone prescrive che ogni sommo sacerdote, o vescovo (sia esso un metropolita, cioè, o un arcivescovo o solo un vescovo), debba essere ordinato da due o tre vescovi. 2 Apparentemente la figura retorica è quella che viene chiamata prothysteron, che significa collocare ciò che naturalmente verrebbe prima in una posizione successiva, e viceversa. Infatti sarebbe stato più semplice e più consueto dire senza la figura retorica: “Un vescovo deve essere ordinato da altri tre vescovi o (almeno) due”. Così le Ingiunzioni Apostoliche [greco diatagi] promulgano lo stesso Canone senza alcuna figura retorica dicendo: “Comandiamo che un vescovo sia ordinato da altri tre vescovi, o comunque da almeno due”.Sarebbe stato infatti più semplice e consueto dire senza figura retorica: «Un vescovo deve essere ordinato da altri tre vescovi o (almeno) da due». Così le Ingiunzioni Apostoliche [greco diatagi] promulgano lo stesso Canone senza alcuna figura retorica dicendo: «Comandiamo che un vescovo sia ordinato da altri tre vescovi, o comunque da almeno due».Sarebbe stato infatti più semplice e consueto dire senza figura retorica: «Un vescovo deve essere ordinato da altri tre vescovi o (almeno) da due». Così le Ingiunzioni Apostoliche [greco diatagi] promulgano lo stesso Canone senza alcuna figura retorica dicendo: «Comandiamo che un vescovo sia ordinato da altri tre vescovi, o comunque da almeno due».
Concordanza
Vari altri canoni concordano con questo Canone nella loro legislazione. Infatti, tutti i vescovi di una provincia (secondo il Canone IV del I Sinodo, il Canone III del VII Sinodo Ecumenico e il Canone XIX di Antiochia), o molti (secondo il Canone XIII di Cartagine), devono riunirsi e ordinare un vescovo. Ma poiché ciò è difficile, il numero richiesto è ridotto a tre come minimo, e gli altri partecipano all’ordinazione per corrispondenza. Nel confermare questo Canone Apostolico, il Canone LVIII di Cartagine afferma che questa antica forma deve essere mantenuta, affinché non meno di tre vescovi siano sufficienti per l’ordinazione di un vescovo, inclusi il metropolita e altri due vescovi. Lo stesso si afferma nel Canone I del sinodo locale tenutosi a Costantinopoli. E il Canone XII di Laodicea ordina che i vescovi siano nominati all’ufficio ecclesiastico solo con l’approvazione dei vescovi dei territori circostanti. Ma se per caso, in una provincia rimane in carica un solo vescovo e, sebbene invitato e interpellato dal Metropolita, questi rifiuta di recarsi o di procedere per iscritto all’ordinazione di un candidato alla prelatura, allora il Metropolita deve designarlo e ordinarlo per mezzo di vescovi tratti da un’eparchia esterna, secondo il Canone VI del Sinodo di Sardica. Le Ingiunzioni Apostoliche (Libro VIII, Capitolo 27), d’altra parte, comandano che chiunque sia stato ordinato da un singolo vescovo sia deposto insieme a colui che lo ha ordinato, eccetto il caso di persecuzione o di altro impedimento per cui più vescovi non possano riunirsi e debba essere ordinato da uno solo; proprio come Siderio fu ordinato vescovo di Palaibisca, secondo Sinesio, non da tre, ma da un solo vescovo, Filone, a causa della scarsità di vescovi in quei tempi (Canone XIX di Antiochia; Canone XII di Laodicea; Canone VI del Sinodo di Sardica; e Canone I di Costantinopoli.
CANONE II
Un sacerdote deve essere ordinato da un unico vescovo, così come un diacono e gli altri ecclesiastici.
Commento
Questo Canone prescrive che il Prete, il Diacono e tutti gli altri Chierici,5 i Suddiaconi, cioè i Lettori, i Cantori, ecc., siano ordinati da un unico Vescovo.
CANONE III
Se un vescovo od un sacerdote offre sull’altare qualsiasi cosa che non sia stata comandata dal Signore Nostro (1), come ad esempio miele, latte, bevande che non siano vino, uccelli, vegetali, qualsiasi essere vivente, che egli sia deposto. Si accettino solo le spighe di grano o l’uva nelle stagioni adatte. Nulla dev’essere accostato al santo altare nel tempo dell’oblazione, tranne l’incenso o l’olio per le lampade.
Nota 1) in poche parole, sono ammessi sulla santa mensa solo il Pane e il Vino dell’Offertorio.
Commento
Quando nostro Signore Gesù Cristo trasmise agli Apostoli il mistero del servizio divino, ordinò loro di non celebrarlo con altre specie se non con pane (lievitato) e vino mescolato con acqua, dopo essere stato Lui stesso il primo a farlo al momento della Cena mistica, come è scritto nella Liturgia di San Giacomo, fratello di Dio, “di vino mescolato (al calice) con acqua”. Per questo motivo i divini Apostoli nel presente Canone ordinano che qualsiasi vescovo o sacerdote che infranga la disposizione che il Signore ha ordinato per questo sacrificio incruento, offra sulla Sacra Mensa qualsiasi altra specie, sia miele, ad esempio, o latte, o invece del vino qualsiasi liquore artificiale, o, in altre parole, qualsiasi bevanda inebriante, come il “raki”, un tipo di liquore fatto da vari frutti; o come la birra, o quella che viene chiamata ale, fatta di orzo o qualcosa di simile; o se offrisse uccelli o qualsiasi altro tipo di animale, o legumi, che tale persona venga deposta. Si possono tuttavia offrire spighe di grano fresco, o in altre parole, una manciata di covoni di grano verde, come venivano offerti a Dio dagli Ebrei: «Non mangerete spighe fresche, arse, finché non avrete offerto i doni al vostro Dio» (Levitico 23,14). E ancora: «Porterete al sacerdote covoni delle primizie del vostro raccolto» (Levitico 23,10); e grappoli d’uva. Tuttavia, non si tratti di un sacrificio incruento del Corpo e del Sangue del Signore, ma delle primizie raccolte al momento opportuno, quando giungono a maturazione. Pertanto, a nessuno è permesso offrire altro sul Santo Bema (o altare), eccetto l’olio per l’illuminazione e l’incenso nel momento in cui si celebra la Divina Liturgia.
Concordanza
Il successivo Canone IV, in accordo con quello attuale, ordina che altri tipi di frutta non vengano offerti all’altare sacrificale, ma presso la casa del vescovo come primizie. D’altra parte, il Canone XLIV di Cartagine decreta che nient’altro venga offerto ai Santi Misteri, eccetto pane lievitato e vino uniti all’acqua. Ancora, il Canone XXVIII del VI Sinodo Ecumenico prescrive che l’uva portata al Santo Bema debba essere benedetta dal sacerdote con una preghiera e una benedizione speciali, separate da quelle dei misteri, affinché, ricevendola dalle mani dei sacerdoti, possiamo ringraziare Dio che provvede al nostro sostentamento attraverso la mitezza del clima. I sacerdoti che non lo fanno, ma uniscono invece quest’uva al Corpo e al Sangue del Signore, sono sottoposti alla deposizione. Il Canone XXXII dello stesso Sinodo rimprovera gli Armeni perché offrono solo vino, senza diluirlo con acqua. Il Canone XCIX dello stesso articolo proibisce di offrire carne arrostita sull’altare sacrificale. Il Canone LVII dello stesso articolo proibisce espressamente l’offerta di latte e miele sull’altare sacrificale, nonostante queste cose fossero anticamente offerte in conformità con il Canone XLIV di Cartagine per i bambini. Il Canone VIII di Teofilo ordina cosa si debba fare con ciò che rimane dalle oblazioni e dalle libagioni.
CANONE IV
I frutti e le primizie siano mandate al vescovo o ai sacerdoti a casa, non all’altare. Certamente essi dispongano di questi beni e li condividano coi diaconi e il resto del clero.
Commento
Questo Canone stabilisce che nessun altro frutto (eccetto spighe di grano, uva, olio e incenso) venga offerto al Santo Bema, ma che le primizie debbano essere inviate alla casa del Vescovo e dei Sacerdoti, affinché coloro che le inviano possano per mezzo di esse rendere grazie a Dio, che ha loro concesso tali beni con benevolenza. È chiaro che i Vescovi e i Sacerdoti non vorranno goderne da soli, ma si preoccuperanno di distribuirne una buona parte ai Diaconi e agli altri Sacerdoti,10 affinché ne possano avere anche loro una parte. Vedi l’interpretazione del Canone Apostolico III.
CANONE V
Il vescovo, il sacerdote e il diacono non si allontanino dalla propria moglie col pretesto della religione. Se essi la abbandonano, siano scomunicati. Se persistono, siano deposti.
Commento
L’antica Legge permetteva agli uomini sposati di ripudiare le proprie mogli quando volevano e senza alcuna ragionevole causa. Tuttavia, il Signore lo proibì severamente nel Vangelo. Ecco perché anche gli Apostoli, seguendo l’ingiunzione del Signore, lo proibiscono nel Canone attuale e affermano che un vescovo, un sacerdote o un diacono non possono ripudiare, cioè ripudiare con la forza, la propria moglie con il pretesto di mostrare rispetto; ma se dovesse comunque ripudiarla, deve essere scomunicato, finché non si possa persuaderlo a riprenderla in casa. Ma se persiste nella sua ostinazione e non la vuole ricevere, deve essere deposto del tutto, poiché è evidente da ciò che fa che disonora il matrimonio, che secondo l’Apostolo è onorevole (Eb 13,4); e che ritiene impuri il letto e il rapporto sessuale, che tuttavia sono definiti incontaminati dallo stesso Apostolo (ibid.). Non ho bisogno di affermare che l’adulterio costituisca causa di divorzio in questo caso, come ha detto il Signore: “Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di fornicazione, la espone all’adulterio” (Matteo 5,32). Anche l’Apostolo ha detto: “Sei legato a una moglie? Non cercare di essere liberato” (1 Corinzi 7,27); e “Non privatevi l’uno dell’altro, se non di comune accordo, per un tempo, per avere tempo per il digiuno e la preghiera” (ibid. 5).
Concordanza
Così anche il Sesto Concilio Ecumenico, nel suo Canone XIII, ordina che i matrimoni di coloro che hanno ricevuto gli Ordini Sacri debbano rimanere immutabili e senza divorzio, e che se si sono sposati prima dell’ammissione agli Ordini Sacri, non devono essere impediti all’ammissione a causa del matrimonio; né, una volta ordinati, sono obbligati ad accettare che, non appena divenuti sacerdoti, divorzino dalle loro mogli, come era un’usanza illegale che era venuta a prevalere a Roma. Anche se i Canoni IV e XXXIII di Cartagine stabiliscono che vescovi, sacerdoti, diaconi e suddiaconi devono mantenersi sobri e astenersi dalle loro mogli secondo le stesse definizioni, gli interpreti dei Canoni – intendo Zonara e Balsamone, e in particolare il Sesto nel suo Canone XIII, nell’interpretare i Canoni precedenti – dicono che devono astenersi solo durante il periodo in cui prestano servizio, e non in ogni momento, ad eccezione dei vescovi.
CANONE VI (2)
Il vescovo, il sacerdote e il diacono non intrattengano affari mondani, o siano deposti.
Nota 2) viene generalmente interpretato oggidì con il divieto di lavorare in settori violenti (esercito, polizia, macellaio) o che contravvengono alla vita di povertà, quali ad esempio il banchiere o l’usuraio.
Commento
A coloro che sono insigniti degli Ordini Sacri non è permesso immischiarsi in questioni mondane, ma è richiesto di dedicare il proprio tempo al servizio divino della propria professione e di mantenere la mente libera da ogni confusione e turbamento della vita. Per questo motivo il presente Canone stabilisce che un vescovo, un sacerdote o un diacono non debbano assumersi le preoccupazioni della vita. Se lo fanno e rifiutano di rinunciarvi, ma al contrario persistono in esse, siano deposti. Il Nomicon di Fozio, al Titolo VIII, afferma che i vescovi non devono assumersi responsabilità e diventare amministratori, nemmeno dei propri parenti, secondo i capitoli XIII, XIV e XV del Titolo I del Libro III del Basiliario, tranne nel caso in cui tale incarico abbia lo scopo di distribuire elemosine o doni caritatevoli a favore del loro parente defunto, secondo la Novella 68 di Leone il Saggio. Si legga anche i Canoni concordanti sopra menzionati, che proibiscono ai chierici le preoccupazioni mondane.
CANONE VII
Se un vescovo, un sacerdote o un diacono celebrano la santa Pasqua prima dell’equinozio di Primavera, con i Giudei, siano deposti.
Commento
Il sole attraversa due equinozi durante l’anno, uno in primavera e l’altro in autunno. Sono chiamati equinozi perché in quel periodo il giorno è uguale alla notte e, viceversa, la notte è uguale al giorno. L’equinozio d’autunno si verifica a settembre, quando il sole entra nella prima divisione dello zodiaco, chiamata Bilancia (cioè la Bilancia), non di quella stellata e sensibile, ma di quella senza stelle e mentale. L’equinozio di primavera, invece, si verifica nel mese di marzo, quando il sole entra nel primo segno dello zodiaco, chiamato Ariete (cioè l’Ariete), non di quella sensibile e stellata, che è in realtà variabile, ma di quella mentale e senza stelle, che è in realtà invariabile, secondo gli astronomi. Ebbene, questo equinozio di primavera, a causa di un’irregolarità del corso del sole nel suo moto da ovest a est, non si verifica sempre nello stesso giorno, ma al tempo dei Santi Apostoli era il 22 del mese di Drystro, o marzo, secondo l’Ingiunzione degli stessi Apostoli (Libro Capitolo 17), o secondo altri, il 23; mentre, al tempo del Primo Concilio Ecumenico era il 21 marzo, secondo Sebasto e altri. E ora ai nostri tempi si verifica l’11 o addirittura vicino al 10 marzo (infatti, secondo gli astronomi più antichi, Tolomeo e altri, l’equinozio scende di un giorno intero di 24 ore nel corso di poco più di trecento anni; ma secondo gli astronomi moderni scende dello spazio di un giorno e una notte in 134 anni, come appare a pagina 540 del Tomo dell’Amore). Essendo questi fatti già noti, l’attuale Canone Apostolico ordina che qualsiasi vescovo, sacerdote o diacono che celebri la Santa Pasqua prima dell’equinozio di primavera, con la Pasqua legale degli ebrei, debba essere deposto. Infatti, anche i più saggi e dotti tra gli ebrei osservavano la celebrazione della Pasqua al momento dell’equinozio, secondo Blastaris, proprio come Mosè aveva comandato, ma i meno raffinati la celebravano prima dell’equinozio secondo l’attuale Canone, e di conseguenza celebravano la Pasqua due volte nello stesso anno. Ciò è reso chiaramente evidente nella lettera dell’imperatore Costantino sulla Pasqua, che si trova nel libro I della storia scritta da Teodoreto, capitolo 10, o 9 secondo altri. Ma quando avviene questo? Dopo l’equinozio, cioè dopo la Pasqua legale. Dopo l’equinozio, naturalmente, perché l’equinozio, essendo una misura che divide l’intero anno in due metà, se celebriamo la Pasqua prima dell’equinozio, la osserveremo due volte nello stesso anno; e, in tal caso, festeggeremo di conseguenza due volte la morte del Figlio di Dio. Ma se la celebriamo dopo l’equinozio, osserviamo una sola Pasqua, e di conseguenza proclamiamo una sola morte di Cristo. Ecco perché gli Apostoli stessi, nelle loro Ingiunzioni (Libro V, Capitolo 17), dicono quanto segue: “Fratelli, dovete stabilire con cura i giorni della Pasqua, con ogni diligenza, dopo il volgere dell’equinozio, e non commemorare due volte all’anno uno che soffre, ma una volta all’anno Colui che è morto una volta sola.” Ancora, dopo la Pasqua dei Giudei, innanzitutto per far precedere la figura, o più semplicemente, l’immolazione dell’agnello, e per far seguire ciò che è figurato, cioè la morte e la risurrezione del Signore. Inoltre, per non celebrarla in nessun altro giorno della settimana, come i Giudei celebrano la Pasqua in qualsiasi giorno che cada nel quattordicesimo giorno della luna, ma sempre nella domenica, e anche gli Apostoli lo affermano nello stesso luogo. Per questo motivo, inoltre, ogni volta che la Pasqua legale cade di domenica, non celebriamo la Pasqua in quel giorno, ma nella domenica successiva, in modo da evitare di festeggiare insieme ai Giudei. Infatti, anche secondo la verità stessa delle cose, fu allora che i Giudei celebrarono per la prima volta la loro Pasqua, e la risurrezione del Signore avvenne in seguito, e la Pasqua che ora celebriamo ogni anno serve da figura per ricordarcela.
Concordanza
Non solo il Canone Apostolico LXX ordina che non dobbiamo celebrare con gli ebrei, ma lo fanno anche i Canoni XXXVII e XXXVIII di Laodicea. Ma non dobbiamo nemmeno pregare insieme a loro, secondo il Canone Apostolico LXV, né portare l’olio alle loro sinagoghe, secondo il Canone Apostolico LXXI. Il Canone I di Antiochia, infatti, depone dagli Ordini Sacri coloro che non rispettano la definizione del Primo Sinodo sulla Pasqua, ma la celebrano con gli ebrei. I Canoni LX, LXXXI e CXVII di Cartagine ordinano, in riferimento alla data della Pasqua, quando trovarla e dove scriverla e annunciarla agli altri. Il Canone XI del Sesto Sinodo Ecumenico arriva persino a proibire a un cristiano di chiamare gli ebrei per cure mediche o di fare il bagno con loro.
CANONE VIII
Se un vescovo, un presbitero, un diacono o un altro membro del clero non prende la comunione dopo l’offerta, ne deve dichiarare il motivo; e se si tratta di una buona scusa, gli verrà concessa la grazia. Se invece rifiuta di dichiararla, sarà scomunicato, in quanto è divenuto causa di danno per i laici e ha instillato il sospetto contro chi la offre, che questi non l’abbia presentata correttamente.
Commento
È intenzione del presente Canone che tutti, e in particolare coloro che hanno ricevuto gli Ordini Sacri, siano preparati in anticipo e degni di partecipare ai Divini Misteri quando viene offerta l’oblazione, o ciò che equivale al sacro servizio del Corpo di Cristo. Nel caso in cui qualcuno di loro non partecipi quando è presente alla Divina Liturgia, è tenuto a dichiarare il motivo o la causa per cui non vi ha partecipato; allora, se si tratta di una ragione giusta e ragionevole, gli venga perdonato, ma se si rifiuta di dichiararla, venga scomunicato. Questo perché diventa anche causa di danno per i laici, inducendo la moltitudine a sospettare che il sacerdote che ha officiato la Liturgia non fosse degno, e che per questo motivo la persona in questione si sia rifiutata di comunicarsi da lui.
CANONE IX
Tutti quei fedeli che entrano e ascoltano le Scritture, ma non si fermano per la preghiera e la Santa Comunione devono essere scomunicati, con la motivazione che stanno arrecando danno all’ordine della Chiesa.
Commento
Entrambi gli esegeti dei Santi Canoni – Zonara, intendo, e Balsamone – nell’interpretare l’attuale Canone Apostolico concordano nell’affermare che tutti i cristiani che entrano in chiesa durante la celebrazione della Divina Liturgia e ascoltano le Divine Scritture, ma non vi rimangono fino alla fine né vi prendono parte [alla Comunione] devono essere scomunicati, in quanto causa di disordine nella chiesa. Così Zonara afferma testualmente: “L’attuale Canone esige che tutti coloro che sono in chiesa durante la celebrazione del Santo Sacrificio rimangano pazientemente fino alla fine per la preghiera e la Santa Comunione”. Infatti, anche i laici a quel tempo erano tenuti a prendervi parte ininterrottamente. Balsamone afferma: “L’ordinazione dell’attuale Canone è molto aspra; poiché scomunica coloro che frequentano la chiesa ma non vi rimangono fino alla fine né vi prendono parte”.
Concordanza
In accordo con l’attuale Canone II di Antiochia, si stabilisce che tutti coloro che entrano in chiesa durante la Divina Liturgia e ascoltano le Scritture, ma poi si allontanano ed evitano (il che equivale a dire che, per presunta riverenza e umiltà, rifuggono, secondo l’interpretazione del miglior interprete, Zonaras) la Divina Comunione in modo disordinato, debbano essere scomunicati. La continuità della Comunione è confermata anche dal Canone LXVI del VI Sinodo Ecumenico, che comanda ai cristiani, durante la Settimana Santa (Settimana di Pasqua), di prendersi del tempo per salmi e inni e di abbandonarsi ai Divini Misteri a piacimento. Ma in effetti anche dal terzo canone di San Timoteo si può dedurre la continuità della comunione. Infatti, se egli permette a chi è posseduto dai demoni di comunicarsi non tutti i giorni, ma solo la domenica (sebbene in altri esemplari sia scritto: solo occasionalmente), è probabile che a coloro che non sono posseduti dai demoni sia consentito comunicarsi ancora più frequentemente. Alcuni sostengono che per questo motivo lo stesso Timoteo, nel Canone III, ordina che il sabato e la domenica un uomo e sua moglie non debbano avere rapporti sessuali, cioè affinché possano partecipare, poiché a quel tempo solo in quei giorni, come abbiamo detto, si celebrava la Divina Liturgia. Questa loro opinione è confermata dal divino Giustino, che afferma nella sua seconda apologia che “nel giorno del sole” – cioè la domenica – tutti i cristiani erano soliti riunirsi nelle chiese (che per questo motivo erano anche chiamate “Kyriaka”, cioè luoghi del Signore) e partecipare ai Divini Misteri. Che, d’altra parte, tutti i cristiani debbano frequentare la Divina Comunione è confermato in Occidente dal divino Ambrogio, che dice così: «Vediamo molti fratelli venire in chiesa con negligenza, e anzi nei giorni del Signore non essere nemmeno presenti ai Misteri». E ancora, nel biasimare coloro che non ne prendono parte continuamente, lo stesso Santo dice del Pane Mistico: «Dio ci ha dato questo Pane come un fatto quotidiano, e noi lo facciamo un fatto annuale». Dall’Asia, d’altra parte, il divino Crisostomo esige questo dai cristiani, e anzi, per eccellenza. E vedi nel suo preambolo al commento dell’Epistola ai Romani, discorso VIII, e agli Ebrei, discorso XVIII sugli Atti, e Sermone V sulla Prima Lettera a Timoteo, e Sermone XVII sulla Lettera agli Ebrei, e il suo discorso su coloro che per primi digiunano a Pasqua, Sermone III agli Efesini, discorso rivolto a coloro che lasciano le assemblee divine (sinassi), Sermone XXVIII sulla Prima Lettera ai Corinzi, un discorso rivolto al beato Filogomo, e un discorso sul digiuno. In ciò puoi vedere come quella buona lingua si sforzi e quante esortazioni inviti retoricamente per indurre i cristiani a partecipare allo stesso tempo, degnamente e continuamente. Ma vedi anche Basilio Magno, nella sua epistola a Cesarea Patrizia e nel suo primo discorso sul battesimo. Ma allora come si può pensare che chiunque presti attenzione alle preghiere di tutta la Divina Liturgia non possa vedere abbastanza chiaramente che tutte queste sono dirette a far sì che i cristiani riuniti per la Divina Liturgia vi prendano parte, quanti ne sono degni?
CANONE X
Se qualcuno prega con uno scomunicato, anche privatamente, sia esso stesso scomunicato.
Commento
Il sostantivo akoinonetos (scomunicato) ha tre significati: infatti, o indica qualcuno che sta in piedi in chiesa e prega in compagnia del resto dei cristiani, ma non comunica con i Misteri Divini; oppure indica qualcuno che non comunica né sta in piedi e prega con i fedeli in chiesa, ma che è stato scomunicato da loro ed è escluso dalla chiesa e dalla preghiera; o infine può indicare qualsiasi ecclesiastico che venga scomunicato dal clero, ad esempio come un vescovo dai suoi confratelli vescovi, o un sacerdote dai suoi confratelli sacerdoti, o un diacono dai suoi confratelli diaconi, e così via. Di conseguenza, ogni scomunicato equivale a dire scomunicato dai fedeli che sono in chiesa; ed è allo stesso tempo anche scomunicato dai Misteri. Ma non tutti coloro che sono scomunicati dai Misteri sono anche scomunicati dalla congregazione dei fedeli, come lo sono gli ecclesiastici deposti; e dai penitenti coloro che stanno insieme e non si comunicano né restano fuori dalla chiesa come fanno i catecumeni, come abbiamo detto. Nel presente Canone il termine “scomunicato” è inteso nel secondo senso della parola. Ecco perché si dice che chiunque preghi in compagnia di qualcuno che è stato scomunicato a causa del peccato, lontano dalla congregazione e dalla preghiera dei fedeli, anche se non prega insieme a loro in chiesa, ma in una casa, sia che sia un laico o un sacerdote, deve essere scomunicato allo stesso modo in cui lo è stato dalla chiesa e dalla preghiera con i cristiani. Questo perché quella comune preghiera che egli compie insieme a uno scomunicato, consapevolmente e coscientemente, mira a disonorare e condannare lo scomunicatore, e lo accusa di averlo scomunicato ingiustamente e senza ragione.
CANONE XI
Un chierico che si unisce in preghiera ad un chierico deposto, sia scomunicato egli stesso.
Commento
Il presente Canone può essere interpretato in due modi diversi. Se l’espressione “pregare in compagnia di” viene intesa come “officiare insieme a”, il significato dell’intero Canone è il seguente. Sia deposto qualsiasi ecclesiastico che consapevolmente offici insieme a un ecclesiastico deposto, proprio come quest’ultimo. Ma se l’espressione “pregare in comune con” denota ciò che significa propriamente, cioè pregare insieme a qualcun altro, il significato del Canone è il seguente. Sia deposto qualsiasi ecclesiastico che consapevolmente prega insieme a un altro ecclesiastico che non solo è stato deposto, ma ha anche osato impegnarsi nello svolgimento di funzioni specifiche del clero, o è stato deposto a causa di peccati commessi durante il suo ufficio clericale, ma dopo la deposizione è caduto negli stessi peccati, sia deposto anche lui, proprio come l’altro.
CANONE XII
Se un ecclesiastico o un laico scomunicato o non ammesso al pentimento se ne va e viene ricevuto in un’altra città senza lettere di raccomandazione, sia il ricevente che colui che è stato ricevuto saranno scomunicati.
Commento
Uno scomunicato non è la stessa cosa di chi non è stato ammesso. Infatti, lo scomunicato è escluso dalla chiesa e dalla preghiera dei fedeli. Il vescovo non può, per molte ragioni, ammettere chi, d’altra parte, non è stato ammesso. Quindi il presente Canone, pur tenendo conto di entrambi, menziona qui solo chi non è stato ammesso. Pertanto si può dire che la frase “o chi” non è esplicativa dello scomunicato, ma è una particella disgiuntiva combinata con “chi” e usata per distinguere lo scomunicato da chi non è stato ammesso. Quindi si può dire che prescrive la seguente regola: nel caso in cui un chierico o un laico non venga ammesso dal suo vescovo, il laico forse perché è stato accusato da lui di qualche colpa; il sacerdote perché sta cercando di essere ordinato e, dopo aver esaminato le sue qualifiche, ha trovato alcuni difetti a causa dei quali non lo ha accettato per l’ordinazione – e in seguito va in un’altra provincia, e dovrebbe essere ammesso dal vescovo lì, senza lettere del suo vescovo, commendatorie della sua fede, della sua vita, della sua ordinazione e soprattutto della sua reputazione che è stata messa in dubbio, sia il vescovo che lo ha ammesso in questo modo sia colui che è stato da lui in questo modo ammesso siano scomunicati – il primo per averlo accettato senza lettere; il secondo o perché non è riuscito a ottenere una lettera commendataria della sua reputazione, o perché mentendo è riuscito a ingannare il vescovo affinché lo ammettesse.
CANONE XIII
Se è stato scomunicato, la sua scomunica sia aumentata, in quanto ha mentito e ha ingannato la Chiesa di Dio.
Commento
Il presente Canone è correlato al Canone XII sia per quanto riguarda il significato che per quanto riguarda la sintassi e la fraseologia. Infatti, il Canone XII, come abbiamo spiegato, parlava di chierici e laici non ammessi, mentre questo Canone parla di chierici e laici scomunicati, dicendo: Se un chierico o laico è stato scomunicato dal suo vescovo e si reca in un’altra regione, e nasconde e non riconosce il fatto di essere stato scomunicato, e a causa di tale occultamento viene ammesso dal vescovo di quella regione, che non era a conoscenza della scomunica, in tali casi la scomunica deve essere ulteriormente aumentata per il fatto che ha detto una bugia e ha ingannato il vescovo di quella regione.
CANONE XIV
Il vescovo non può lasciare la propria sede per trasferirsi in un’altra parrocchia anche se molti lo richiedono, a meno che non ci sia una causa che lo vincola al suddetto passaggio, come ad esempio conferire maggior vantaggio spirituale alle persone di quel luogo. Questo deve accadere non per volontà personale dell’episcopo, ma su consiglio di molti vescovi, dietro loro seria esortazione.
Commento
L’intrusione e il passaggio da un’eparchia all’altra sono una questione diversa dal trasferimento e dall’emigrazione. Pertanto, l’intrusione si verifica quando un vescovo, spinto dall’avidità e dalle proprie preferenze, lascia la propria provincia (o, non avendo una propria eparchia, è senza sede) e ne sequestra assurdamente un’altra. Tale intrusione è condannata e punita con pene canoniche secondo i canoni I e II del Concilio di Sardica. Il trasferimento, d’altra parte, si verifica quando, a causa di grande necessità e per rafforzare la pietà, su richiesta di molti vescovi, un vescovo si sposta da una provincia all’altra per un maggiore beneficio spirituale degli abitanti di quest’ultima (e anche in questo caso forse solo per un periodo, e non per il resto della sua vita). Questo cambiamento è consentito in certi casi di accomodamento. Pertanto si può affermare che anche il presente Canone stabilisce che non è lecito a un vescovo lasciare la propria provincia avidamente e di sua spontanea volontà, senza alcuna ragionevole causa, e intromettersi in un’altra, anche se sollecitato da altri. Solo quando vi è una buona scusa e una giusta ragione che lo costringono a compiere tale passo, egli può recarsi in un’altra provincia, sia essa più grande, più piccola o vacante; in altre parole, quando procura ai cristiani di quella provincia maggiore profitto per l’anima e beneficio spirituale con le pie parole del suo insegnamento rispetto a un altro vescovo. Tuttavia, egli non deve farlo nemmeno di sua spontanea volontà, cioè di sua iniziativa, ma può farlo solo in conformità con il giudizio e il voto di molti vescovi, e su loro richiesta e richiesta più urgente.
CANONE XV
Se un sacerdote, un diacono o chiunque altro nell’elenco dei chierici, abbandonando la propria provincia, si trasferisce in un’altra e, dopo averla abbandonata completamente, soggiorna in un’altra, contro la volontà del proprio vescovo, gli ordiniamo di non officiare più; soprattutto se il suo vescovo lo invita a tornare e lui non ha obbedito e persiste nel suo disordine; tuttavia, può comunicare lì come laico.
Commento
Il Canone VI del Quarto Sinodo prescrive che un sacerdote, un diacono o qualsiasi altro ecclesiastico non debba essere ordinato in modo semplice e indefinito in ogni chiesa, ma debba essere destinato alla chiesa di una città, villaggio o monastero. Nel caso in cui una persona venga così ordinata, il presente Canone Apostolico stabilisce che non debba lasciare la chiesa designata per recarsi in un’altra in una provincia straniera, senza il consenso e una lettera di dimissione del proprio vescovo. Ma se ciò dovesse accadere, il Canone comanda che si astenga dall’offrire in chiesa qualsiasi funzione sacra o clericale; e soprattutto se, per caso, fosse stato convocato o invitato dal suo vescovo a tornare e rimanesse nel suo disordine e ostinazione, e non obbedisse tornando. In tal caso, abbia tuttavia il diritto di pregare insieme ai cristiani di quella chiesa e di prendere parte alla comunione con loro.
CANONE XVI
Se tuttavia il vescovo sotto cui i facinorosi di cui sopra si trovano non tiene conto del comando di cessare le celebrazioni, ma li riceve quali pastori, sia scomunicato anche lui, qual maestro del disordine.
Commento
Solo il vescovo di Cartagine ha il diritto di prendere chierici da qualsiasi luogo scelga, secondo un’antica e accettata consuetudine (sebbene in ogni caso da vescovi a lui soggetti), e di assegnarli alle chiese della propria provincia, in conformità con il Canone LXIV dello stesso Sinodo. Ma per quanto riguarda gli altri vescovi, non viene mai loro concesso tale diritto. Per questo motivo, l’attuale Canone Apostolico, essendo dipendente dal Canone sopra menzionato, sia per quanto riguarda la fraseologia che per quanto riguarda il significato, dice: “Ma se il vescovo nella cui provincia questi chierici stranieri dimorano, nonostante sia a conoscenza che sono stati sospesi secondo i Canoni dal proprio vescovo, li ammettesse come chierici che svolgono i loro doveri come tali – qualsiasi dovere, cioè, del clero – che tale vescovo sia scomunicato, per il motivo che sta diventando un maestro di disordini e scandali”.
CANONE XVII
Chi, dopo il battesimo, si è sposato due volte, o tiene una concubina, non può diventare vescovo, sacerdote e diacono, e nemmeno accedere a qualsiasi grado del clero.
Commento
Qualunque sia la condotta peccaminosa che un uomo abbia avuto prima del battesimo, non può impedirgli di ricevere gli Ordini Sacri e di entrare nel clero, poiché, e noi crediamo, il Santo Battesimo li lava tutti. Non è così, tuttavia, per quanto riguarda i peccati commessi dopo il battesimo. Per questo motivo, il presente Canone ordina che chiunque dopo il Santo Battesimo si sposi due volte (ci si sposa due volte non solo prendendo una seconda moglie, ma anche diventando formalmente fidanzato con un’altra donna in virtù di un rito religioso, o anche se sposa una donna promessa a un altro uomo, o tiene una donna come concubina, non può diventare vescovo, o sacerdote, o diacono, o in alcun modo essere inserito nel numero o in qualsiasi grado dell’elenco dei chierici
CANONE XVIII
Chi ha sposato una vedova, una donna divorziata, una meretrice, o una attrice, non può diventare vescovo, sacerdote e diacono, e nemmeno accedere a qualsiasi grado del clero.
Commento
Se agli ebrei sacerdoti era proibito prendere in moglie una prostituta o una donna cacciata di casa dal marito, o una donna con una reputazione disonorevole di qualsiasi tipo, secondo quanto afferma la Scrittura: “Non prenderanno in moglie una prostituta o una profana; né prenderanno in moglie una donna ripudiata dal marito, perché egli è santo al suo Signore Dio… e prenderà in moglie una vergine” (Levitico 21,7-13), quanto più non è proibito ai sacerdoti del Vangelo? Infatti, dice: “Ecco, in questo luogo c’è uno che è più grande del tempio” (Matteo 12,6). Per questo motivo il presente Canone stabilisce che chiunque prenda in moglie una vedova o una donna cacciata di casa dal marito, o una prostituta, o una schiava, o una di quelle donne che recitano sul palcoscenico o recitano in commedie o interpretano vari personaggi, non può in alcun modo essere annoverato tra coloro che sono nell’elenco clericale, perché tutte queste donne sono state calunniate e hanno ricevuto una cattiva fama. Gli uomini che hanno ricevuto gli Ordini Sacri devono essere irreprensibili sotto ogni aspetto, come dice il beato San Paolo (1 Timoteo 3,2). Il Canone III del Sesto Sinodo Ecumenico afferma che i sacerdoti, i diaconi e i suddiaconi che hanno sposato una vedova, o che dopo l’ordinazione sono caduti in un matrimonio illecito, se divorziano dalle loro mogli, possono essere sospesi dagli Ordini Sacri per un breve periodo e sottoposti a pene. In seguito potranno riprendere il loro giusto rango negli Ordini Sacri, ma non potranno avanzare a nessun rango superiore, nonostante il Sesto Sinodo Ecumenico abbia accomodantemente fornito un compromesso per tali ecclesiastici in quel momento; tuttavia, prescrisse che l’attuale Canone Apostolico dovesse di nuovo essere pienamente valido ed efficace.
CANONE XIX
Chi ha sposato due sorelle o una nipote non può diventare chierico.
Commento
Tra i matrimoni, alcuni sono chiamati illeciti, come quelli contratti con parenti o eretici, e altri sono chiamati illegali, come quelli di chi prende in moglie una donna di cui il padre ha agito come tutore fin da quando era bambina, e altri matrimoni condannati, come quelli in cui si prende in moglie una donna che era stata consacrata a Dio, o una suora. Con un’appellazione comune tutti questi matrimoni possono essere chiamati illeciti (come il Sesto Sinodo Ecumenico nel suo Canone III definisce illeciti tutti i matrimoni comunemente compresi nei Canoni Apostolici XVII e XVIII); ma il presente Canone tratta solo dei matrimoni illeciti, prescrivendo: “Chiunque prende in moglie due sorelle, o prende in moglie una nipote maggiore, non può diventare chierico”. Poiché qualsiasi matrimonio illecito, sia per motivi di sangue che di vincolo matrimoniale, non solo impedisce di diventare chierico, ma è anche soggetto a pene. Infatti, San Basilio Magno, menzionando coloro che prendono due sorelle nei suoi Canoni LXXVIII e LXXXVII, stabilisce che si astengano dai Misteri per sette anni, secondo il suo LXVIII, mentre il Canone II di Neocesarea ordina che qualsiasi donna che abbia sposato due fratelli sia esclusa dalla Santa Comunione o dalla partecipazione alla Cena del Signore fino alla morte. Il Canone XXVII di Basilio Magno prescrive che qualsiasi sacerdote che contragga inconsapevolmente un matrimonio illegittimo, cioè che coinvolga un parente, possa condividere solo l’onore del suo seggio, ma si astenga da tutte le altre attività connesse al sacerdozio e non benedica nessuno né segretamente né apertamente, né in alcun caso amministri la comunione a nessuno. Lo stesso canone di San Basilio è stato ripetuto alla lettera dal Sesto Sinodo Ecumenico nel Canone XXVI, aggiungendo che coloro che sono in matrimonio illegittimo devono prima essere separati, e solo allora avrà diritto a godere dell’onore del suo seggio. Il Canone V di Teofilo afferma che chiunque prenda con sé la nipote prima del battesimo e venga ordinato diacono dopo il battesimo, non deve essere deposto se ella è morta o se l’ha lasciata prima di aver convissuto carnalmente con lei. La legge civile, contenuta nel Libro VI, Titolo XXXVII, comanda che tutti coloro che sono in matrimoni illegittimi siano separati e puniti. Quanto a coloro che convivono con due sorelle o con la loro nipote (come prescrive questo Canone Apostolico), essa [la legge civile] comanda che venga loro tagliato il naso e che siano duramente percossi con un bastone, così come le donne che si sono rovinate insieme a loro. D’altra parte, se tali persone rifiutano di essere separate, devono essere separate con l’autorità della legge contro la loro volontà.
CANONE XX
Se un chierico diventa garante di qualcuno, sia deposto.
Commento
L’espressione “darsi come garanzia” ha due significati. Infatti, o ci si dà come garanzia per un altro, oppure si dà un altro come garanzia per sé. Il presente Canone, inteso come riferito al primo significato, quello di dare garanzia per un altro, afferma: Se un ecclesiastico si dà come garanzia per un altro, sia deposto. Perché, in tal caso, il garante è per lo più impegnato in affari umani, cioè in questioni come quelle di dogane, banche, affari commerciali e, in breve, transazioni commerciali, da tutte le quali preoccupazioni di questa vita e degli affari mondani i ecclesiastici devono essere liberi; e inoltre tali casi di garanzia comportano anche molte altre tentazioni, in cui non dovrebbero gettarsi volontariamente. Così, dice il proverbio, “se ti fai garante per un amico, darai la mano a un nemico. Perciò non darti come garante per vergogna. Perché se non hai i mezzi per pagare, ti toglieranno il denaro da sotto le costole” (Proverbi 26,6, 10,22). Per le preoccupazioni di questa vita, i guadagni e gli affari, i chierici, come abbiamo detto, non devono offrirsi come garanti. Sebbene ci sia comandato di rischiare la vita per amore del fratello, tuttavia questo non si riferisce ai doveri umani, secondo Basilio Magno (vedi l’estratto del suo 162). Per il bene dei nostri fratelli, rispetto allo scopo di piacere a Dio, i chierici devono offrire come garanti non solo se stessi, ma anche la propria vita. Per esempio: se un ecclesiastico incontra un uomo che viene ingiustamente trascinato per essere gettato in prigione, perché l’uomo non ha nessuno da offrire come garante al giudice, e l’ecclesiastico dovrebbe avere pietà della sua calamitosa situazione e dovrebbe offrirsi come garante per suo fratello, un tale ecclesiastico, dico, non solo non viene deposto, ma è persino lodato da Dio e dagli uomini, per aver adempiuto un comandamento evangelico e divino: perché la Scrittura dice: “Libera l’uomo trattato ingiustamente e coloro che sono trascinati a morte; e non essere troppo avaro nel comprare coloro che sono condannati a morte” (Proverbi 24,11). Questo per quanto riguarda il primo significato, quello di non offrirsi come garante per un altro, come spiegato. Il quarto sinodo ecumenico, prendendo le parole “dare garanzia” nel secondo senso, richiese ai vescovi d’Egitto di dare altri come garanzie da parte loro, nel suo canone XXX, che non si sarebbero allontanati da Costantinopoli finché l’arcivescovo di Alessandria non fosse stato ordinato, e in questo modo i canoni risultano consonanti tra loro, cioè il canone apostolico e quello del quarto sinodo, e non sono in conflitto tra loro, poiché il canone apostolico prese la frase “dare garanzia” in un senso diverso da quello in cui era stata presa dal canone del quarto sinodo ecumenico.
CANONE XXI
Se qualcuno è divenuto eunuco (ossia: ha perso la sua virilità) in tempi di persecuzione, oppure vi è nato in tale condizione, ma è degno per tutti gli altri aspetti, può essere ammesso all’episcopato.
Commento
Gli eunuchi, come genere, si dividono in tre specie, vale a dire: spadoni [spadonas], castroni [thlivias] e castrati [ektomias]. Gli spadoni sono coloro che sono nati senza testicoli e organi virili dal grembo della madre, riguardo ai quali il Signore disse: “Ci sono alcuni eunuchi che sono nati così dal grembo della madre” (Matteo 19,12); un esempio fu Doroteo, un sacerdote della chiesa di Antiochia, come testimonia Eusebio nella sua Storia ecclesiastica, libro 7, capitolo 32). Gli eunuchi sono coloro i cui organi virili sono stati così compressi e spremuti dai loro genitori quando erano neonati da essere resi inutili allo scopo di generare figli a causa di tale compressione. I castrati sono coloro che si sono privati dei genitali con un coltello o con qualche altro mezzo o artificio di tipo meccanico. Essendo questi fatti noti in anticipo, il presente Canone dice: se qualcuno è diventato eunuco a causa di malvagità e ingiuria inflitta da altri uomini, o in tempi di persecuzione i suoi genitali sono stati tagliati, o è nato senza alcun genitale dal grembo di sua madre, ma è degno degli Ordini Sacri, sia fatto vescovo. Poiché non è stato lui stesso la causa di tale mutilazione, ma al contrario, ha subito l’ingiuria o per causa della natura o per mano di uomini malvagi, e per questo motivo deve essere trattato con misericordia, e non essere odiato e castigato. Riguardo all’eunuco anche i Canoni Apostolici XXII, XXIII e XXIV hanno qualcosa da dire. Inoltre, il Canone I del Primo Sinodo Ecumenico afferma che qualsiasi ecclesiastico che venga reso eunuco dai medici a causa di una malattia o dai barbari, potrà rimanere nel clero; o se è un laico, potrà essere fatto ecclesiastico. Ma chiunque sia in buona salute e si sia reso eunuco, se è un ecclesiastico, cessi di svolgere le funzioni del sacerdozio; o, se è un laico, non sia fatto ecclesiastico. Ancora, il Canone VIII del Primo e Secondo Sinodo, citando lo stesso canone del Primo, afferma: Qualsiasi ecclesiastico che renda eunuco un altro o se stesso con la propria mano o con quella di un altro, sia deposto. Quanto a qualsiasi laico che faccia ciò, sia scomunicato. Ma se sacerdoti o laici rendano eunuchi coloro che sono afflitti da una malattia di natura venerea, non sono da biasimare.
CANONE XXII
Se qualcuno si è mutilato da solo, non può diventare chierico, poiché è un assassino di se stesso, e poiché nutre disprezzo per la creazione di Dio.
Commento
Il Canone precedente prescrive obbligatoriamente riguardo a coloro che sono stati resi eunuchi, mentre il Canone attuale prescrive diversamente riguardo agli uomini che si sono resi eunuchi, dicendo: chiunque volontariamente si renda eunuco quando è sano, sia che lo faccia con le proprie mani o che qualcun altro lo renda eunuco, non sia fatto chierico, poiché egli stesso è un assassino di se stesso da sé stesso ed è un nemico della creazione di Dio. Dio infatti lo ha creato uomo completo di genitali, ma rimuovendoli, si converte in una natura strana e stravagante; poiché non è né un uomo, perché non può svolgere le funzioni principali di un uomo e generare un essere umano come lui, né ancora, è una donna, perché è incapace di sottoporsi ai doveri delle donne, o più esplicitamente parlando, non può essere reso incinta e dare alla luce figli come le donne, ma in un certo modo è un terzo tipo di mostro, ed è, per così dire, un essere intermedio tra la specie maschile e quella femminile dell’umanità: vedi anche l’interpretazione del Canone Apostolico XXI.
CANONE XXIII
Se qualcuno un chierico si mutila, deponetelo, poiché è un mezzo omicida.
Commento
Anche questo Canone, come quello precedente, tratta dei casi di eunuchismo. Ma il primo prescrive che non venga fatto chierico chi, mentre è laico, si eunuchi; mentre questo Canone afferma che se qualcuno che era precedentemente chierico si renda eunuco mentre è in buona salute, o si fa redere eunuco da qualcun altro, deve essere deposto perché è un assassino di se stesso. Ma oltre ai Canoni divini, anche le leggi civili puniscono coloro che si rendono eunuchi o castrano se stessi o altri con varie pene, che vanno dalla confisca dei beni, all’esilio, alla rappresaglia, cioè costringendoli a farsi rendere eunuchi da qualcun altro. Inoltre, se dovesse accadere che uno schiavo, sano o malato, si renda eunuco o venga reso eunuco da un altro, le leggi comandano che venga liberato. (Fozio, Capitolo 14 del Titolo I.) Leggi anche l’Interpretazione del Canone Apostolico XXI.
CANONE XXIV
Se un laico si mutila, sia scomunicato per tre anni, come se avesse attentato alla propria vita.
Commento
D’altra parte, se un laico si mutila e si castra quando è in buona salute, o si fa rendere eunuco da qualcun altro, il presente Canone comanda che venga scomunicato dai Misteri e dalla congregazione dei cristiani nella chiesa per un periodo di tre anni, poiché rendersi eunuco è un pericolo per la propria vita.
CANONE XXV
Se un vescovo, un presbitero o un diacono sono trovati in fornicazione, o hanno reso falsa testimonianza, o sono colpevoli di furto, siano deposti ma non scomunicati, giacché la Scrittura dice: “non si punisca due volte un uomo per lo stesso reato”. Allo stesso modo per i medesimi reati anche gli altri membri del clero siano trattati nello stesso modo.
Commento
Tutti gli uomini che sono insigniti degli Ordini Sacri o che sono ecclesiastici devono essere puri e irreprensibili. Per questo motivo il presente Canone stabilisce quanto segue. Qualsiasi vescovo, sacerdote o diacono che venga sorpreso, cioè, o sia provato che abbia commesso un atto di fornicazione, o violazione di un giuramento, o un furto di denaro, con questa espressione si intende, secondo il Canone XXVIII del Digiuno, un atto che comporta la pena capitale. La pena capitale, tuttavia, non è la decapitazione, o la morte in altri termini, secondo l’interpretazione data da Balsamone nel commento al Capitolo 25 del Titolo IX del Nomocanonico di Fozio, ma l’esilio, l’accecamento, il taglio di una mano e altre punizioni simili per qualsiasi reato. Quanto a tale trasgressore, il Canone dice di deporlo dagli Ordini Sacri, ma non di scomunicarlo dalla chiesa e dalla preghiera dei cristiani. Infatti la divina Scrittura dice: “Non punirai due volte per uno stesso atto peccaminoso”. E come coloro che sono insigniti degli Ordini Sacri, anche tutti gli altri ecclesiastici che dovessero essere colti nei suddetti atti peccaminosi saranno deposti dai loro uffici e diritti clericali, ma non saranno scomunicati. Due cose degne di attenzione sono comprese nel presente Canone: la prima è che questi uomini insigniti degli Ordini Sacri e coloro che sono ecclesiastici, nonostante non siano scomunicati dalla comunione, o più espressamente parlando, dalla congregazione e dalla preghiera dei cristiani nella chiesa, come i catecumeni secondo i Canoni III, XXXII e LI di San Basilio Magno, tuttavia non possono partecipare anche ai Santi Misteri secondo lo stesso Canone, in quanto indegni e sottomessi a un canone, finché il vescovo o il loro padre spirituale o il confessore non riterranno opportuno permetterglielo. Un’altra cosa è che coloro che sono stati sorpresi non in tutti gli atti peccaminosi menzionati, ma solo in quelli particolari menzionati nel presente Canone, inclusi sia coloro che hanno ricevuto l’Ordine Sacro sia coloro che sono nel clero (a meno che non siano sorpresi in altri atti simili a questi, come ad esempio l’adulterio o l’alto tradimento), sono solo deposti e non scomunicati. Ci sono infatti altri peccati in cui tutti coloro che sono sorpresi nell’atto di commetterli, sia coloro che hanno ricevuto l’Ordine Sacro sia coloro che sono semplici chierici, sono deposti e anche scomunicati. Tali sono coloro che sono stati ordinati in cambio di denaro o con l’esercizio dell’autorità dei governanti civili, secondo i Canoni XXIX e XXX degli Apostoli. Si noti inoltre che coloro che hanno ricevuto l’Ordine Sacro, così come i chierici, che sono stati deposti a causa degli atti peccaminosi sopra menzionati, ma non sono stati scomunicati, se sono ricaduti negli stessi o in altri peccati dopo la loro deposizione, allora e in quel caso sono stati scomunicati completamente dalla Chiesa, diventando catecumeni. Ecco perché il Canone I di Neocesarea stabilisce anche che un sacerdote che commette fornicazione o adulterio è scomunicato dalla Chiesa, come un laico pentito. Questo canone di Neocesarea, posso dire,è del tutto coerente e pienamente compatibile con l’attuale Canone Apostolico se si comprende e si considera che si riferisce a un sacerdote che ha commesso fornicazione o adulterio due o più di tre volte.
Concordanza
Ma anche il Canone VIII dello stesso Sinodo Neocesareo afferma che un sacerdote che convive con la moglie dopo che questa ha commesso adulterio deve essere deposto. Ancora, il Canone XXI del VI Sinodo Ecumenico afferma che i sacerdoti che sono stati completamente deposti a causa di crimini canonici, se si pentono volontariamente, mantengano il taglio di capelli secondo lo stile dei sacerdoti; ma se non sono disposti a rinunciare volontariamente al peccato, si lascino crescere i capelli come i laici. Il Canone XVII di Basilio afferma che i sacerdoti che hanno prestato giuramento di non svolgere le funzioni connesse con gli Ordini Sacri (a causa di qualche necessità o pericolo) non devono officiare apertamente (per timore di scandalizzare coloro che per caso sanno che hanno prestato tale giuramento), sebbene possano farlo segretamente; tuttavia devono pentirsi del giuramento prestato. Il Canone LXX dello stesso Padre decreta che, nel caso in cui un diacono o un sacerdote pecchi con una donna anche solo fino al punto di baciarla, debba abbandonare gli Ordini Sacri per un certo periodo, secondo Zonara, ma debba avere il diritto di partecipare ai Misteri insieme ai suoi confratelli sacerdoti e confratelli diaconi. Se però dovesse emergere che ha peccato più del bacio, dovrà essere deposto. Il Canone IV del VI Sinodo Ecumenico depone qualsiasi vescovo, sacerdote, diacono o altro ecclesiastico che abbia rapporti sessuali con una donna consacrata a Dio, come una suora. Giovanni il Digiunatore afferma che se qualcuno cade nella masturbazione (che alcuni santi chiamano autofornicazione) prima di essere ammesso agli Ordini Sacri, deve essere punito e in seguito ammesso agli Ordini Sacri. Ma se cade dopo l’ammissione agli Ordini Sacri, deve rimanere sospeso per un anno e deve essere canonizzato (cioè disciplinato) con altre pene, e in seguito gli deve essere consentito di officiare. Se, tuttavia, anche dopo essere diventato pienamente consapevole della peccaminosità dell’atto, ricade in questo incidente due o tre volte, deve essere deposto e inserito nella classe di un anagnosta (o lettore).
CANONE XXVI (3)
Ordiniamo che fra quanti sono stati ordinati da celibi, e vogliono sposarsi, solo ai Lettori e ai Coristi sia permesso il matrimonio.
Nota 3) L’uso è che per gli ordini maggiori (sacerdozio, diaconato e ipodiaconato) l’ordinato sia sposato prima dell’ordinazione; ai lettori, ai salmisti, agli accoliti viene lasciato ancora del tempo per sposarsi dopo la chirotesia minore. Per il vescovato invece è richiesta la professione monastica e quindi l’obbligo del celibato.
Commento
Prima di essere ordinati, sacerdoti, diaconi e suddiaconi hanno il diritto di prendere moglie e di essere ordinati dopo il matrimonio. Ma se dopo l’ordinazione desiderano sposarsi, vengono deposti dal loro ordine in conformità con il Canone VI del VI Sinodo Ecumenico. Gli Anagnosti o Lettori, d’altra parte, e il Cantore o il Cantore e i chierici inferiori hanno il diritto di sposarsi senza pregiudizio anche dopo essere diventati chierici e di essere promossi agli ordini superiori. Pertanto, il presente Canone prescrive che a tali chierici sia consentito di sposarsi anche dopo aver ricevuto gli ordini, ma solo con una donna ortodossa e non con una donna eterodossa, in conformità con il Canone XIV del IV Sinodo Ecumenico. Tuttavia, il Canone IX di Cartagine ordina che, quando i lettori raggiungono l’età della pubertà, o il quattordicesimo anno di vita, siano costretti a sposarsi o a fare voto di continenza, o, più semplicemente, a rimanere vergini. Ma dopo il matrimonio, non siano costretti a essere più continenti di quanto sia richiesto, secondo il Canone XXXIII dello stesso. Il Canone LXIX di Basilio Magno stabilisce che se un lettore si innamora della sua fidanzata prima di sposarsi, deve essere sospeso per un anno, dopodiché deve essere accettato, ma non deve essere promosso a un grado superiore. Se, d’altra parte, si sposa clandestinamente senza fidanzamento, deve essere dimesso dal servizio. Il Canone VI del VI Sinodo Ecumenico promulga testualmente il presente Canone 37
CANONE XXVII
Se un vescovo, un presbitero o un diacono ha picchiato un fedele che ha peccato,.o un infedele, col pretesto di spaventarlo, comandiamo che sia deposto. Nostro Signore, difatti, non ci ha insegnato a esser violenti, ma al contrario quando venne colpito non rese il colpo, quando fu insultato non rispose, quando soffrì non minacciò alcuno.
Commento
Nell’insegnare ai Suoi discepoli i Suoi divini comandamenti, il Signore era solito dire: “Tutto ciò che dico a voi, lo dico anche a tutti” (Marco 13,37). Uno dei Suoi comandamenti è quello di porgere la guancia sinistra a chiunque ci percuota la guancia destra (Matteo 5,39). Se, quindi, questo comandamento deve essere osservato da tutti i cristiani, a maggior ragione dovrebbe essere obbedito da coloro che hanno ricevuto gli Ordini Sacri, e in particolare dai vescovi, riguardo ai quali il divino Paolo scrisse a Timoteo che un vescovo non deve essere un percuotitore (1 Timoteo 3,3). Questo è ciò che dice anche il presente Canone. Se un vescovo, un sacerdote o un diacono percuote i cristiani che lo deludono, o i non credenti che fanno del male agli altri, allo scopo di incutere timore negli altri con tali colpi, comandiamo che venga deposto. Poiché in nessuna parte del Vangelo il Signore ha insegnato a fare una cosa del genere. In realtà, Egli ci ha insegnato proprio il contrario con il Suo esempio, poiché quando fu percosso dai soldati e dagli ebrei, al momento della Sua Passione, non alzò una mano per colpirli a sua volta. Quando fu accusato e insultato, non insultò gli altri, né li accusò. Anche quando soffrì sulla Croce, non minacciò di castigarli, ma implorò il Padre di perdonarli. “Coloro che sono insigniti dell’Ordine Sacro devono imitare il Signore rimproverando i peccatori e gli ingiusti, affinché gli altri abbiano timore” (1 Timoteo 5,20), come dice San Paolo, e rianimandoli, a volte con insegnamenti e ammonimenti, a volte con pene ecclesiastiche, ma non vendicandosi con ira e rabbia per la malvagità, diciamo, o per qualsiasi offesa che tali persone possano aver loro fatto, o percuotendoli e flagellandoli. Menzionando questo stesso Canone, il Canone IX del 1° e 2° Sinodo afferma anche che non solo coloro che sono insigniti degli Ordini Sacri devono essere deposti se colpiscono gli altri con le proprie mani, ma anche coloro che fanno in modo che altri sferrino i colpi.
CANONE XXVIII
Qualora un vescovo, un sacerdote o un diacono estromessi con accuse fondate dalle celebrazioni hanno l’ardire di intrufolarsi in un divino officio o venga loro affidato (per misconoscenza), che siano tagliati fuori dalla Chiesa.
Commento
Il presente Canone stabilisce che se un vescovo, o un presbitero, o un diacono è stato deposto giustamente e legittimamente a causa di crimini manifesti e comprovati – il vescovo dal sinodo, il presbitero e il diacono dal loro vescovo o dal loro sinodo – e dopo tale legittima deposizione abbia l’audacia di usare di nuovo l’ufficio liturgico di cui era stato privilegiato (per “ufficio liturgico” si intende qui sia la prelatura del vescovo sia il sacerdozio del presbitero e del diacono), tale persona, dico, sia scomunicata completamente dalla Chiesa. Da un lato, a causa della sua estrema audacia e temerarietà, dall’altro perché dopo la deposizione non rimane altra punizione canonica per coloro che hanno ricevuto l’Ordine Sacro se non quella di scomunicarli completamente anche dalla Chiesa. E questo è giusto e corretto. Infatti, se dovesse accadere, secondo il Canone XIV di Sardica, che qualcuno che non sia stato deposto giustamente abbia l’audacia di svolgere le funzioni del clero dopo la sua deposizione e prima di un altro giudizio o decisione sinodale, dovrebbe essere fermato con parole amare e severe. Infatti, secondo il Canone V del I Sinodo Ecumenico, se anche nel caso in cui uno non appartenga alla Chiesa, non per giustizia, ma per meschinità d’animo e litigiosità del suo vescovo, non può occuparsi di nulla di sacro finché non venga condotto un esame e un’indagine sinodale, quanto più non è incapace di svolgere qualsiasi funzione appartenente agli Ordini Sacri colui che è stato deposto giustamente a causa di peccati manifesti? Ancora, se Basilio Magno minacciò di condannare Gregorio, che era stato solo sospeso da lui, con l’anatema se avesse avuto l’ardire di esercitare qualsiasi funzione prima della sua correzione, come si può dire che non dovrebbe essere completamente escluso dalla Chiesa chi è stato giustamente deposto per peccati manifesti, ma dopo la deposizione ha osato esercitare qualsiasi funzione sacra?
CANONE XXIX
Se un vescovo, un presbitero o un diacono ottengono l’onore della carica per mezzo del denaro, ebbene che questo chierico sia deposto, e posto fuori da ogni comunione, così come io, Pietro, feci con Simon Mago.
Commento
Nel loro Canone XXV i divini Apostoli affermarono che non si esigerà vendetta due volte per la stessa offesa. Nel presente Canone puniscono coloro che si fanno ordinare per mezzo di denaro con un doppio castigo a causa dell’eccesso della malvagità, dicendo così: qualsiasi vescovo, sacerdote o diacono che ottiene l’ufficio degli Ordini Sacri con denaro sia deposto insieme a chi lo ha ordinato, e sia totalmente scomunicato dalla Chiesa e dalla preghiera dei fedeli, proprio come Simone il Mago (Atti 13,6) fu scomunicato da me Pietro. Poiché non si può trovare peccato più grave e peggiore di quello di vendere e comprare la grazia invendibile e non acquistabile del Santo Spirito. Per questo il divino Tarasio, scrivendo ad Adriano, imperatore di Roma, sottolineò che coloro che ordinano altri per denaro sono più empi del pneumatomaco Macedonio. Quest’ultimo, infatti, non faceva altro che blaterare che il Santo Spirito era schiavo e creatura di Dio Padre; mentre coloro che ordinano altri per denaro sembrano rendere il Santo Spirito uno schiavo di loro proprietà, vendendolo come schiavo a coloro che lo pagano con il denaro e coloro che sono stati ordinati in questo modo lo comprano come schiavo dai venditori. Infatti, proprio come Giuda il traditore vendette il Figlio di Dio, così anche loro vendono il Santo Spirito per denaro. Tuttavia, nella stessa epistola di Tarasio, il divino Crisostomo e il suo sinodo sembrano aver equiparato le cose e aver permesso agli uomini di comunicare all’interno del Santo Bema (o Santuario) dopo aver pagato del denaro al vescovo Antonino e averli ordinati.
Concordanza
Non solo vescovi, sacerdoti e diaconi, secondo l’attuale Canone, ma anche suddiaconi, lettori e cantori, fino all’economo, all’ecdico (avvocato) e al prosmonario (o custode della chiesa) – tutti questi titolari di cariche, dico, che se sono stati ordinati per denaro devono essere deposti secondo il Canone II del IV Concilio Ecumenico. E secondo l’Epistola di Gennadio devono essere sottoposti alla maledizione dell’anatema. Ma anche tutti coloro che diventano mediatori o intermediari in tali ordinazioni per denaro, se ecclesiastici, devono essere deposti; se laici o monaci, devono essere anatemizzati, secondo lo stesso Canone II del IV Concilio Ecumenico. Ancora, il Canone XXII del VI Concilio Ecumenico depone sia coloro che sono stati ordinati sia i vescovi e gli ecclesiastici che li hanno ordinati per denaro, e il Canone V del VII Concilio Ecumenico li riduce al grado più basso del loro ordine. Nel trattare coloro che si vantano di essere entrati a far parte di un ordine ecclesiastico per denaro, rimproverando altri con l’affermazione di essere entrati a far parte del clero senza pagare alcun denaro, cita anche l’attuale Canone Apostolico e il Canone II del IV Concilio Ecumenico. Ma il Canone XIX dello stesso VII Concilio Ecumenico comanda che né coloro che entrano nell’ordine sacerdotale né coloro che diventano monaci per pagamento di denaro siano accettati. Il Canone XXIII del VI Concilio Ecumenico aggiunge che tutti i vescovi, sacerdoti o diaconi che chiedono denaro o altri oggetti di valore a coloro a cui si aspettano di amministrare la comunione o i Divini Misteri, per consentirgli di parteciparvi, devono essere deposti. Il Canone IV del VII Concilio Ecumenico scomunica qualsiasi vescovo che scomunica uno dei suoi chierici, o lo sospende, o chiude un tempio di Dio, a causa di qualsiasi richiesta di denaro o altri oggetti di valore. Si veda anche l’equazione di materia utilizzata da Basilio Magno riguardo ai simoniaci nella terza nota a piè di pagina del suo Canone XC.
CANONE XXX
Se un vescovo ottiene una chiesa per mezzo di ingerenze del potere temporale, sia scomunicato, e siano scomunicati quanti lo seguono.
Commento
Anche questo Canone, come quello sopra citato, prevede una doppia punizione per un unico e medesimo atto peccaminoso; infatti dice: qualsiasi vescovo che si avvalga di funzionari secolari e, con il loro aiuto o tramite, riesca a ottenere una qualsiasi diocesi o metropolia, sia deposto e allo stesso tempo scomunicato dalla Chiesa. Allo stesso modo, tutti i chierici che possono comunicare con lui, siano essi i vescovi che lo hanno ordinato, o sacerdoti, o diaconi, o suddiaconi, o lettori, tutti, dico, siano deposti dal loro incarico clericale e siano scomunicati.
Concordanza
Quei governanti o funzionari, d’altra parte, che hanno agito come intermediari o agenti non solo devono essere scomunicati, ma devono anche essere anatemizzati dal secondo canone del Quarto Concilio Ecumenico, come detto sopra. E soprattutto nel caso in cui l’ordinazione, in relazione alla quale hanno agito come intermediari, sia stata eseguita a pagamento. Infatti, secondo il Canone III del VII Concilio Ecumenico, i governanti secolari non devono scegliere vescovi, sacerdoti o diaconi, né il popolo deve partecipare all’elezione degli uomini agli Ordini Sacri, secondo il Canone XIII di Laodicea (come seguito), ma solo i vescovi e i sacerdoti dello stesso ordine. Ho detto “come seguito” perché i laici non votano, e tuttavia anche a loro, in un secondo momento, bisogna chiedere se acconsentono al voto, tutti o la maggioranza (vedi la nota a piè di pagina del Canone Apostolico II e quella del Canone V del Sinodo di Laodicea), in primo luogo perché se possono indicare una vera accusa contro il candidato, la sua ordinazione dovrebbe essere proibita, secondo l’interpretazione del Canone Apostolico LXI; e in secondo luogo, anche se non acconsentono alla sua elezione, è possibile che non accettino quel vescovo per il quale vota solo il sinodo; e da qui può derivare confusione e divisione tra i vescovi e i cristiani: sebbene, di fatto, oggi i laici non vengano nemmeno interpellati e il loro consenso non venga nemmeno preso in considerazione in un secondo momento. Leggi anche il Canone Apostolico LXI.
CANONE XXXI
Se un sacerdote, senza riguardo per il proprio vescovo, si stacca dalla sua comunità e crea un secondo altare, senza dimostrare che il vescovo è fallace circa la fede e la giustizia, sia deposto perché desidera il potere, poiché è un tiranno, e quanti concelebrano con lui abbiano la stessa sorte; i laici che lo seguono siano scomunicati. Questo avvenga dopo tre ammonimenti da parte del suo vescovo, se egli persiste.
Commento
Secondo San Gregorio il Teologo, l’ordine sostiene la coerenza sia delle cose celesti che di quelle terrene. Pertanto, il buon ordine deve essere mantenuto ovunque, come elemento di coesione e di salvaguardia del sistema stabilito, e soprattutto tra gli ecclesiastici, che devono conoscere le proprie norme ed evitare di oltrepassare i limiti e i confini della propria classe. Quanto ai preti, ai diaconi e a tutti gli ecclesiastici, devono sottomettersi al proprio vescovo; i vescovi, a loro volta, al proprio metropolita; il metropolita, al proprio patriarca. Per questo motivo, l’attuale Canone Apostolico ordina quanto segue: “Qualsiasi sacerdote che disprezzi il proprio vescovo e, senza sapere che quest’ultimo è manifestamente in errore sia in fatto di pietà che in fatto di giustizia – vale a dire, senza sapere che è manifestamente eretico o ingiusto – procede a radunare i cristiani in un gruppo distinto e a costruire un’altra chiesa, e vi celebra funzioni separate, senza il permesso e l’approvazione del suo vescovo, in quanto aspirante a una carica, deve essere deposto, poiché, come un tiranno, con violenza e tirannia cerca di strappare l’autorità che appartiene al suo vescovo. Ma anche qualsiasi altro ecclesiastico che concordi con lui in tale apostasia deve essere deposto, proprio come deve essere deposto; quanto ai laici, siano scomunicati”. Tuttavia, queste cose devono essere fatte dopo che il vescovo ha esortato per tre volte con dolcezza e amore coloro che si sono separati da lui a rinunciare a tale movimento, e questi si sono ostinatamente rifiutati di farlo. Quanto a coloro che si separano dal loro vescovo prima di un’indagine sinodale perché lui stesso sta predicando pubblicamente qualche miscredenza ed eresia, non solo non sono soggetti alle pene di cui sopra, ma hanno il diritto di rivendicare l’onore dovuto ai cristiani ortodossi secondo il Canone XV del I e II Concilio. In accordo, e quasi con le stesse parole, il Canone V di Antiochia cita questo Canone Apostolico, aggiungendo solo che se questi uomini negli Ordini Sacri che hanno formato una “parasinagoga”, o conventicola, disturbano di nuovo la Chiesa dopo la loro deposizione, devono essere puniti con un castigo esterno (riguardo al quale vedi la nota a piè di pagina al Canone Apostolico XXVII). Sia il Canone XVIII del IV che il Canone XXXIV del VI Concilio Ecumenico depongono i chierici che entrano in una cospirazione e in una fazione contro il loro vescovo e i suoi confratelli. Il Canone VI depone coloro che battezzano o tengono servizi nelle case di preghiera, contrariamente al consiglio del loro vescovo. Vedi anche il Canone 62 di Cartagine. Non solo quest’ultimo, ma anche il Canone XIII del I e II Sinodo, depone quel sacerdote o diacono che, a causa di qualche crimine del suo vescovo, si separi dalla comunione e si rifiuti di menzionare il suo nome come di consueto nei sacri riti prima che vi sia stata un’indagine sinodale sui suoi crimini. Allo stesso modo, un vescovo deve essere deposto se osa fare una cosa simile contro il proprio metropolita.Secondo il Canone XIV dello stesso I e II Sinodo. Anche un metropolita deve essere deposto se si separa dalla comunione del proprio Patriarca, secondo il Canone XV dello stesso Sinodo. Secondo il Canone VI di Gangra e i Canoni X e XI di Cartagine, i sacerdoti che si separano dal proprio vescovo non solo devono essere deposti, ma devono anche essere sottoposti ad anatema. Queste cose si dicono in riferimento a coloro che si separano dai propri vescovi con il pretesto di certi crimini. Ma il Canone I di San Basilio Magno punisce i sacerdoti che aderiscono alle parasinagoghe semplicemente sospendendoli temporaneamente dagli Ordini Sacri.
CANONE XXXII
Se un sacerdote o un diacono sono scomunicati, non potranno essere riammessi alla comunione se non dal vescovo che li ha scomunicati: se questo non avviene, si attenda la morte del vescovo.
Concordanza
Anche nei loro Canoni XII e XIII i divini Apostoli affermano che i chierici che sono stati dichiarati inammissibili e scomunicati dai propri vescovi non devono essere ammessi da altri vescovi. E in questo canone ordinano la stessa cosa con qualche aggiunta, dicendo: quanto a qualsiasi sacerdote o diacono che sia stato scomunicato dal suo vescovo, non gli è permesso di essere ammesso e di essere liberato dalla scomunica, non solo dal vescovo di qualsiasi altra provincia, ma nemmeno da un altro della stessa provincia e metropolia, ma può essere ammesso e liberato dalla scomunica solo dallo stesso vescovo che lo ha scomunicato in primo luogo; con la sola eccezione che può ricorrere a un altro se il vescovo o il metropolita o il patriarca, a seconda dei casi, che lo ha scomunicato è morto prima che il sacerdote o il diacono abbia ricevuto la grazia. In tal caso, infatti, anche un vescovo, un metropolita o un patriarca che sia divenuto successore dopo la morte di colui che lo ha scomunicato può liberarlo dal vincolo e non chiunque altro. Ci sono due cose che si dovrebbero notare in relazione al presente canone: una di queste è che tutti coloro che sono stati scomunicati dal loro vescovo, giustamente o ingiustamente, devono rimanere scomunicati e non osare ignorare la scomunica, finché non sia stata condotta un’inchiesta ecclesiastica su questa questione, secondo il Canone XIV di Sardica e il Canone XXXVII di Cartagine. L’unica eccezione è che, per caso, vengano condannati prima di essere processati e convocati in un tribunale ecclesiastico. Un’altra cosa da notare è che, secondo il Canone CXXI di Cartagine, se un vescovo scomunica qualcuno perché, pur avendogli precedentemente confessato il suo peccato, in seguito lo nega, anche gli altri vescovi devono rifiutarsi di comunicare con chi lo scomunica, per tutto il tempo in cui non comunica con chi è stato da lui scomunicato. E questo deve essere fatto allo scopo finale di impedire al vescovo di accusare qualcuno senza essere in grado di provare la veridicità dell’accusa. Ma secondo il Nomicon di Fozio, Titolo e Capitolo 9, e il commentatore Balsamone, se per caso un vescovo o un sacerdote dovesse scomunicare qualcuno dalla comunione (sia quella dei misteri, secondo Balsamone e Blastaris, sia anche dallo stare insieme ai fedeli e dalla preghiera in chiesa) senza alcuna causa canonica e ragionevole, la scomunica deve essere revocata dal sacerdote più anziano, mentre il vescovo o il sacerdote che ha imposto la scomunica deve essere scomunicato dal suo superiore per un periodo di tempo che quest’ultimo riterrà sufficiente. Ciò deve essere fatto affinché possa subire giustamente la stessa pena che ha inflitto ingiustamente all’altro. Pertanto, a pagina 11 del volume degli Atti sinodali, è scritto che, anche mentre lo scomunicatore è ancora in vita, la scomunica può essere revocata dal sinodo se non è stata giustamente imposta. Pertanto, anche il Canone III di Niccolò afferma che un vincolo irragionevole che un igumeno morente può imporre a un altro uomo per costringerlo a rimanere nel monastero, anche se in seguito se ne è andato, quel vincolo, dico, è tale da non reggere, e per questo motivo quello vincolato da un vescovo può essere sciolto. Vedi anche l’interpretazione del Canone Apostolico XII.
CANONE XXXIII
Nessuno dei vescovi, sacerdoti o diaconi stranieri sarà ricevuto senza lettere di raccomandazione. Anche se ne fossero in possesso, saranno esaminati. E se sono veramente predicatori di pietà, saranno ricevuti; ma se non lo sono, dopo aver fornito loro tutto il necessario, non saranno ammessi alla comunione. Infatti, molte cose vengono fatte con l’intento di saccheggiare.
Commento
Nel loro Canone XII, gli Apostoli dichiararono che nessun ecclesiastico straniero o forestiero possa essere ammesso da un altro vescovo a meno che non sia munito di lettere di raccomandazione. Di conseguenza, nel presente Canone dichiarano la stessa regola con questa aggiunta: nessun vescovo, presbitero o diacono straniero o forestiero deve essere ricevuto da altri vescovi a meno che tale vescovo non porti lettere di raccomandazione dal suo metropolita, o tale presbitero o diacono dal suo vescovo o metropolita, riguardanti sia la sua fede che la sua buona condotta, e soprattutto la sua reputazione se quest’ultima è stata contestata. Ma anche se portano tali lettere di raccomandazione sulla loro persona, devono comunque essere ulteriormente esaminati per verificare se siano ortodossi o meno; poiché potrebbero nutrire credenze errate, e chi ha dato loro le lettere di raccomandazione potrebbe ignorarle. Ma se a seguito di un esame si scopre che sono effettivamente predicatori dell’Ortodossia e della pietà, allora siano ricevuti e ammessi alla comunione. Ma non sia loro permesso di partecipare alle funzioni di alcuna chiesa nelle vicinanze e di svolgere le funzioni degli Ordini Sacri senza avere con sé, oltre alle lettere di raccomandazione, anche una lettera di dimissione che indichi che hanno il permesso di celebrare i servizi dove si recano, in conformità con il Canone XVII del VI Sinodo Ecumenico. Se, d’altra parte, si scopre che hanno una dottrina errata ed eretica, allora non comunicate con loro, si dice, ma date loro tutto ciò di cui hanno bisogno in termini di necessità e lasciateli andare. Questo perché molti effetti sconvenienti derivano da tali stranieri, come il saccheggio, per non averli sottoposti a una corretta indagine. Vedi anche la nota a piè di pagina al Canone Apostolico XII.
CANONE XXXIV
È opportuno che i vescovi di ogni regione conoscano colui che è tra loro il primo, e lo riconoscano come loro capo, e si astengano dal fare qualsiasi cosa superflua senza il suo consiglio e la sua approvazione: ma, ciascuno di loro dovrebbe fare solo ciò che è necessario per la propria eparchia e per i territori a lui sottoposti. Altresì, nemmeno il primo faccia nulla senza il consiglio, il consenso e l’approvazione di tutti. Perché così ci sarà concordia e sarà glorificato Dio: il Padre, il Figlio e il Santo Spirito.
Commento
Proprio come quando il capo è malato e non riesce a funzionare correttamente, anche le altre membra del corpo sono mal disposte o addirittura del tutto inutili, così si può dire che quando colui che agisce come capo nella Chiesa non la onora degnamente, tutto il resto del corpo della Chiesa sarà fuori servizio e incapace di funzionare. È per questo motivo che il presente Canone ordina che tutti i vescovi di ogni eparchia debbano sapere chi è il capo tra loro, cioè il metropolita. E devono considerarlo come loro capo, e non fare nulla di superfluo senza consultarlo, per quanto riguarda, cioè, tutto ciò che non riguarda le parrocchie dei loro vescovati, ma che si estende oltre questi limiti, ha a che fare con la condizione comune dell’intera provincia, come ad esempio questioni riguardanti i dogmi e questioni che comportano aggiustamenti e correzioni di errori comuni, l’insediamento e l’ordinazione dei vescovi e altre cose simili. Devono invece incontrarsi con il metropolita e conferire con lui riguardo a tali questioni comuni, e decidere insieme su ciò che ritengono sia la cosa migliore da fare. Ciascuno dei vescovi dovrebbe fare da solo, senza consultare il metropolita, solo quelle cose che sono limitate ai confini del suo vescovato e ai territori ad esso soggetti. Ma proprio come i vescovi non dovrebbero fare nulla di interesse comune senza consultare il metropolita, così, e allo stesso modo, un metropolita non dovrebbe fare nulla di tale interesse comune da solo e senza consultare tutti i suoi vescovi. Perché in questo modo ci saranno concordia e amore, sia tra vescovi e metropoliti, sia tra chierici e laici. Il risultato di questa concordia e amore sarà che Dio Padre sarà glorificato per mezzo di Suo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, che ha fatto conoscere agli uomini il nome del Padre Suo e ha stabilito la legge che richiede l’amore, quando ha detto: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri» (Giovanni 13,35). E sarà glorificato nel Suo Santo Spirito, che per la Sua grazia ci ha uniti in un’unica unione spirituale. Ciò equivale a dire che, in virtù di questa concordia, la Santissima Trinità – il Padre, il Figlio e il Santo Spirito – sarà glorificata, secondo la voce del Vangelo che dice: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 5,16).
Concordanza
Quasi identicamente, le stesse decisioni si vedono stabilite anche nel Canone IX di Antiochia. Ecco perché il Canone VI del Primo Concilio Ecumenico ordina che si mantengano le antiche consuetudini, quelle che erano state prevalenti secondo questo Canone Apostolico; così che il patriarca di Alessandria avesse il controllo degli affari in Egitto, Libia e Pentapoli, poiché tale era anche la consuetudine in relazione al patriarca di Roma. Allo stesso modo, il patriarca di Antiochia aveva il controllo delle proprie province; e, in generale, gli stessi privilegi furono preservati in ogni Chiesa e Metropolia, così che ogni metropolita avesse il controllo sulle province a lui soggette. Il Canone VII dello stesso Sinodo ordina che il patriarca di Gerusalemme, chiamato anche Elia, debba avere l’osservanza dell’antico onore e della dignità della propria Metropolia. Il Canone III del Secondo Concilio Ecumenico ordina che il patriarca di Costantinopoli abbia il massimo onore. Anche il Canone VIII del III Concilio Ecumenico esige che i diritti di ciascuna provincia siano nuovamente liberi da vincoli e impurità, come all’inizio, secondo l’antica consuetudine, e in particolare per quanto riguarda Cipro. Inoltre, il Canone XXXIX del V Concilio Ecumenico conferma lo stesso Canone VIII del III Concilio Ecumenico.
CANONE XXXV
Un vescovo non oserà conferire ordinazioni fuori dai propri confini, in città e territori non soggetti a lui. Se si dimostra che lo ha fatto contro la volontà di coloro che hanno il possesso di quelle città o territori, sia deposto, così come coloro che ha ordinato.
Commento
Anche questo Canone è stato ordinato per l’armonia e il buon ordine dei vescovi e dei metropoliti. Dice infatti che un vescovo non deve osare conferire ordinazioni al di fuori dei confini del suo vescovado, né svolgere alcuna altra funzione ecclesiastica in quelle città e paesi che non sono nel suo territorio, ma nemmeno un metropolita ha la libertà di recarsi nelle parrocchie dei suoi vescovi e celebrare ordinazioni o qualsiasi altra cerimonia prelatizia. Ha la libertà di svolgere tali funzioni solo quando il vescovo della regione in questione lo ha invitato. Se tuttavia risultasse che ha fatto ciò senza il consenso e il permesso dei vescovi che controllano quelle città e territori, sia deposto colui che ha ordinato uomini al di fuori dei suoi confini, insieme a coloro che ha ordinato. Poiché in tal caso sembrerebbe che ci fossero due vescovi nello stesso luogo, o due metropoliti, il che è illecito e proibito dal Canone VIII del I Concilio Ecumenico e dal Canone XII del IV Concilio Ecumenico. Pertanto, nel suo Canone XX, il Sesto Concilio Ecumenico stabilisce che chiunque si rechi in una sede vescovile straniera e insegni pubblicamente per conto proprio e di propria iniziativa senza il permesso del vescovo locale, perderà il suo posto nella prelatura e gli sarà consentito di svolgere solo le funzioni di sacerdote. Forse questa disposizione non è stata presa per altro scopo che quello di impedire il verificarsi di questa assurda anomalia, cioè quella di avere due vescovi contemporaneamente nella stessa sede vescovile, uno che vuole questo e l’altro che osa fare quello. Infatti, se questo non era lo scopo che questo Sinodo aveva in mente, perché avrebbe dovuto degradare il vescovo al rango di sacerdote, in un momento in cui tale degradazione equivale a sacrilegio, secondo il Canone XXIX del Quarto Concilio Ecumenico? Inoltre, se un vescovo che insegna oltre i suoi confini è indegno, dovrebbe essere indegno anche del sacerdozio; ma se è degno del sacerdozio, perché non dovrebbe essere degno anche dell’episcopato? È quindi evidente che la ragione per cui lo si riduce al rango di sacerdote è quella di lasciare di nuovo un vescovo e non due in un unico vescovado. Infatti, egli peccò immediatamente contro l’ufficio episcopale, facendo sì che due vescovi fossero nello stesso vescovado, per cui ne fu deposto; non peccò, tuttavia, contro l’ufficio di sacerdote, poiché a due o più sacerdoti non è proibito di essere nello stesso vescovado, quindi non ne fu deposto (tuttavia Zonara e Balsamone affermano che chiunque insegni pubblicamente contro la volontà del vescovo locale viene per questo motivo ridotto al rango di sacerdote, al fine di umiliarlo, con la motivazione che è diventato vanaglorioso e si è esaltato). Così, santo Fozio (Titolo IX, Capitolo II), per eliminare l’apparente contraddizione dei canoni – cioè del Canone XXIX del IV Concilio Ecumenico e del Canone XX del VI Concilio Ecumenico – propose il Canone VIII del I Concilio Ecumenico. Tuttavia, anche quando si tratta di svolgere l’ufficio di sacerdote, un vescovo proveniente da fuori dei confini deve ottenere il permesso e il consenso del vescovo locale. Se non ha tale permesso, non può esercitare la funzione; in tal caso ha semplicemente lo status di laico finché rimane in quella regione straniera, secondo i canoni. Per riassumere l’intero Canone Apostolico attuale, possiamo dire così: un vescovo che celebra un servizio liturgico in una sede vescovile straniera con il consenso del vescovo di quella sede non lo svolge con il potere e l’operazione del proprio episcopato, perché in tal caso ci sarebbero due vescovi in una sede vescovile come se possedessero due poteri e facoltà distinti e separati; ma, al contrario, esclusivamente con il potere e la facoltà episcopale del vescovo locale, poiché in questo caso i due vescovi sono considerati un unico vescovo. E se così fosse, come in effetti è, chiunque svolga una funzione liturgica contro la volontà del vescovo locale, viene deposto anche dal suo stesso potere episcopale, che esercitava senza possederlo. Questo perché si trova al di fuori dei suoi confini, e al di fuori ed estraneo al potere episcopale del vescovo locale. E questo avrebbe potuto possederlo con il consenso e il permesso di quest’ultimo, ma invece l’ha rubato e se ne è appropriato come se fosse suo.
Concordanza
Le stesse cose sono stabilite anche dal Canone II del Secondo Concilio Ecumenico, che proibisce a chiunque (sia un patriarca che un metropolita) di intromettersi in altre diocesi oltre i propri confini per celebrare ordinazioni o per eseguire altri accomodamenti ecclesiastici. Ma ciò è ancora più vero per il Canone VIII del Terzo Concilio Ecumenico, che stabilisce che il vescovo di Antiochia non avrà l’autorità di celebrare ordinazioni a Cipro, oltre i confini di quella diocesi, il che, a suo dire, è contrario ai Canoni Apostolici, vale a dire a quello attuale. Sia il Canone XIII che il Canone XXIV di Antiochia concordano nel proclamare che nessun vescovo oserà intromettersi in una provincia straniera e celebrare ordinazioni al suo interno, se non vi si rechi munito di lettere del vescovo che lo invita; se lo fa in circostanze contrarie, le ordinazioni e tutti gli altri servizi che potrà svolgere rimarranno nulli e invalidi. Se, tuttavia, accade che un vescovo abbia terreni, ad esempio, e proprietà sostanziali nell’eparchia di un altro vescovo, il Canone XII di Sardica gli consente di recarsi lì per raccogliere prodotti e, per tre settimane, di frequentare la chiesa che si trova nelle vicinanze della sua proprietà, ma non di avvicinarsi ulteriormente alla città in cui si trova il vescovo. Che un vescovo non possa nemmeno insegnare in un territorio oltre i propri confini senza il consenso del vescovo locale è stabilito nel Canone XX del VI Concilio Ecumenico e nel Canone XI del Sardicano. Il Canone III del Sardicano, infatti, non solo lo proibisce, ma non consente nemmeno a un vescovo di recarsi nell’eparchia di un altro vescovo senza essere invitato.
CANONE XXXVI
Nel caso in cui un vescovo ordinato rifiuti l’ufficio e la cura dei laici che gli sono stati affidati, sia scomunicato e rimanga così finché non l’accetti. Questo vale anche per un presbitero e un diacono. Ma se, partendo, non lo accetta, non a causa della propria volontà, ma a causa della cattiveria dei laici, allora rimanga vescovo, ma il clero di quella città sia scomunicato, poiché non ha saputo correggere un popolo così insubordinato.
Commento
«Obbedite ai vostri governanti e siate sottomessi» (Ebrei 13,17). «Ciascuno rimanga nelal condizione in cui è stato chiamato» (1 Corinzi 7,24), afferma quel divino Apostolo. Questo è anche ciò che ordina l’attuale Canone, che afferma: chiunque sia ordinato mediante la cerimonia divina delle preghiere, come vescovo di una provincia, o sacerdote o diacono di una parrocchia, e in seguito non accetti quell’ufficio divino e la protezione dei laici che gli è stato affidato, ma rifiuti e non si rechi nella chiesa a lui assegnata, sia scomunicato finché non acconsenta a riceverlo. Ma se, d’altra parte, il vescovo prende la provincia, ma i laici della provincia, a causa della loro insubordinazione e cattiveria, e non a causa di una mente malvagia e di una causa biasimevole del vescovo, dovessero rifiutare di riceverlo, sia vescovo, cioè partecipi della dignità e dell’ufficio che si addice a un vescovo, e siano scomunicati i chierici della provincia che non lo hanno voluto ricevere, poiché non sono riusciti a educare meglio quei laici insubordinati con il loro insegnamento e il loro buon esempio.
Canone XXXVII
Due volte all’anno si tenga un sinodo dei vescovi, e si esaminino a vicenda sui dogmi della fede, e si eliminino le contraddizioni ecclesiastiche incidentali: la prima volta nella quarta settimana di Pentecoste; e Ia seconda il nono giorno di Hiperberetaion, cioè secondo gli Egizi il dodicesimo giorno del mese di Phaophi, secondo i Romani il nove di ottobre.
Commento
Riguardo ai dubbi sui dogmi e alle contraddizioni in materia ecclesiastica che possono insorgere in chiunque, e in generale, per la risoluzione delle questioni canoniche, i divini Apostoli comandano in questo Canone che due volte all’anno si tenga un sinodo locale dei vescovi insieme al metropolita di ogni provincia, al fine di esaminare i dubbi che accompagnano i dogmi di pietà e di eliminare ogni contraddizione ecclesiastica che chiunque possa avere nei confronti del proprio vescovo, su qualsiasi cosa, ad esempio, sia sul motivo per cui è stato scomunicato da lui, sia sul motivo per cui ha ricevuto ingiustamente da lui qualsiasi altro rimprovero o castigo ecclesiastico. Di conseguenza, un sinodo si terrà nella quarta settimana di Pentecoste, o, più semplicemente parlando, dopo la Santa Pasqua; mentre l’altro si terrà il dodicesimo giorno del mese di Hiperberetaion o di ottobre. Per quanto riguarda le differenze tra un sinodo regionale e un sinodo ecumenico, si veda il Prologo al Primo Concilio Ecumenico. Analogamente, per quanto riguarda le differenze rispetto a un sinodo locale, si veda il Prologo del Sinodo tenutosi al tempo di San Cipriano a Cartagine, qui denominato “Sinodo di Cipriano”. Quanto al termine sinodo, in generale, esso designa, secondo Blastaris, un’assemblea di vescovi convocata per prendere una decisione in merito alla pietà e alle armi della pietà (e al buon ordine della Chiesa), oppure per affrontare qualsiasi danno verificatosi in passato o che potrebbe verificarsi in futuro in merito alla pietà (e alla virtù).
Canone XXXVIII
Il Vescovo abbia la cura di tutte le questioni ecclesiastiche e le gestisca, nella consapevolezza che Dio vigila e sorveglia. Non gli sia permesso di appropriarsi di nulla da queste cose o di donare i beni di Dio ai suoi parenti. Se sono indigenti, provveda a loro come indigenti, ma non baratti i beni della Chiesa con questo pretesto.
Commento
Se a un vescovo sono affidate le anime degli uomini, servizio di cui non tutti sono degni, a maggior ragione gli devono essere affidati i beni appartenenti alla Chiesa. Per questo motivo il presente Canone ordina che a un vescovo sia affidata la cura di tutti i beni appartenenti alla Chiesa, siano essi campi e immobili, gioielli e suppellettili; e che li gestisca con timore e attenzione, tenendo presente che Dio è il sovrintendente e l’esaminatore della sua amministrazione. Tuttavia, nonostante ne abbia la cura e la gestione, non ha il permesso o il diritto di farli propri o di rivendicarne alcuno come proprio, né di dare ai suoi parenti beni consacrati a Dio. Ma se i suoi parenti in questione sono poveri, dia loro tutto ciò di cui hanno bisogno, proprio come dà agli altri poveri. Vale a dire, faccia loro l’elemosina come farebbe con i poveri in generale, e non come con i parenti. Tuttavia egli può fare loro l’elemosina dei frutti e dei prodotti raccolti ogni anno dai beni della Chiesa, e non può venderne alcuno per loro conto.
Concordanza
In armonia e parola per parola in accordo con il Canone Apostolico sopra menzionato, il Canone XIV di Antiochia afferma che i beni appartenenti alla Chiesa devono essere amministrati con giudizio e con l’autorità del vescovo, e che devono essere custoditi con cura e custoditi nella chiesa che li possiede, con fede in Dio, che è il supervisore e il sovrintendente (vescovo) di tutti. E il Canone II di Cirillo afferma che devono rimanere inalienabili nelle chiese che li possiedono, siano essi gioielli o beni immobili; e i vescovi devono amministrare l’economia delle spese sostenute. Il Canone XV di Ancira afferma che qualsiasi bene della casa del Signore che i sacerdoti possano vendere senza il consenso del vescovo, egli stesso dovrà riprenderlo o recuperarlo. I Canoni VII e VIII di Gangra anatematizzano coloro che prendono o danno i beni della chiesa senza il consenso del vescovo e dell’amministratore. Nel Nomicon di Fozio, Titolo e Capitolo 2, ordinanza 21 del Titolo II del Libro I del Codice, è scritto che chiunque acquisti vasi sacri e tovaglie d’altare, o li presti in pegno, perde il suo denaro; eccetto il caso in cui li acquisti per donare il denaro per la liberazione degli schiavi. Allo stesso modo, nella stessa ordinanza si osserva che non deve esserci alienazione dei beni necessari e immobili dei templi dalla chiesa che li possiede. Si veda anche la nota a piè di pagina del Canone Apostolico LXXII. La terza ordinanza del Titolo II delle Novelle, ovvero la Novella 181 di Giustiniano, che si trova nel Libro V del Titolo III (in Fozio, Titolo II Capitolo I), stabilisce che, qualora qualcuno lasci per testamento un dono a una venerabile casa per beneficenza – di qualsiasi genere si tratti – che si trovi vicino alla chiesa a cui è stato consacrato, non deve esserne alienato. Ma se è lontano, ed entrambe le parti sono disposte – vale a dire, sia gli amministratori e i funzionari della chiesa, da una parte, sia gli eredi di chi l’ha lasciato nel suo testamento – hanno il permesso di scambiarlo con qualcosa di vicino e che offra prodotti o un raccolto facile da trasportare o spostare, dando, se necessario, qualcosa in più nello scambio, pari ad almeno un quarto del valore della cosa che è stata lasciata nel suo testamento. Oppure, se desiderano venderlo, devono ottenere il massimo prezzo che potrebbero ricavare dal suo raccolto e produrre come profitto nell’arco di 35 anni. Questo prezzo, tuttavia, deve essere restituito alla stessa chiesa a cui è stata lasciata l’opera di beneficenza.
Canone XXXIX. I sacerdoti e i diaconi non facciano nulla senza approvazione del vescovo, giacché è a lui che viene affidato il popolo di Dio, e lui renderà conto delle sue mancanze.
Canone XL. I beni privati del vescovo siano ben distinti da quelli destinati alla Chiesa, affinché alla sua morte egli possa destinarli a chi vuole nella misura che gli aggrada, e che le sostanze della Chiesa rimangano invece dove sono, poiché egli ha da mantenere la moglie, i figli, i servi e i clienti; così, che dinnanzi a Dio e gli uomini, la Chiesa non abbia a soffrire delle ristrettezze economiche del suo vescovo, e che quest’ultimo non sia ingiuriato col pretesto del denaro della Chiesa.
Canone XLI. Noi disponiamo che il vescovo sia in assoluto il detentore dei beni della Chiesa: giacché possiede il potere sulle anime, tantopiù lo avrà sui beni fisici della comunità. Li amministri con saggezza e con tutta la sua autorità, e sopperisca ai bisogni della Chiesa, e anche a quelli dei preti e dei diaconi, con timor di Dio e riverenza. Prenda anche quanto serve per ospitare gli ospiti, giacché sta scritto: chi serve all’altare si nutra dell’altare. E così come nessun soldato alza le armi contro il nemico con armi comprate da sé.
ANCORA SUI COSTUMI DEL CLERO
Canone XLII. Se un vescovo, un presbitero o un diacono è colto a ubriacarsi o a giocare d’azzardo, sia deposto.
Canone XLIII. Se un suddiacono, un lettore, o un cantore, fa le stesse cose di cui sopra, sia scomunicato: allo stesso modo i laici.





